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Ministero della
Sanità
N.
600.8/24433/AG./4751
Roma, 12 agosto 1993
Alle Regioni
Assessorati alla sanità
Loro sedi
Alle Provincie Autonome
Assessorati alla sanità
Loro sedi
Al Comando Carabinieri Nas
Roma
Alle Prefetture
Loro sedi
Circolare n. 33
OGGETTO: Esportazione cani
randagi.
Continuano a
pervenire segnalazioni di affidamenti di cani randagi da parte
di canili comunali o intercomunali o privati convenzionati a
persone che spesso si presentano sotto l'egida di Associazioni
protezionistiche e che invece fungerebbero da intermediari con
organizzazioni straniere che nulla hanno a che vedere con la
protezione animale.
Si sarebbe infatti instaurato un vasto traffico di cani ma anche
di gatti che, prelevati a cifre irrisorie in Italia, verrebbero
dirottati e rivenduti a cifre più elevate in Germania, Austria e
Svizzera ed anche in altri Paesi per essere destinati alla
sperimentazione, vigendo in tali Paesi norme meno restrittive
che in Italia.
Si raccomanda pertanto, per quanto di competenza, di attenersi
scrupolosamente alla normativa vigente affinché distrazione o
buonafede nell'affido degli animali non favoriscano il traffico
in argomento.
Si richiede particolarmente che, a norma dell'art. 2 della Legge
281 del 14/8/1991, i cani ospitati presso i canili devono essere
tatuati, e non devono essere ceduti prima che sia trascorso il
termine di 60 giorni, onde dare modo ai legittimi proprietari di
rientrarne in possesso. Occorre quindi registrare i cani
riportando numero del tatuaggio, data di ingresso nonché data di
uscita e numero progressivo della scheda di affidamento. Inoltre
nelle modalità di cessione degli animali, occorre una
valutazione attenta relativamente alle garanzie di buon
trattamento che i privati devono assicurare o nel caso si tratti
di Associazioni protezionistiche relativamente all'affidabilità
delle stesse.
Si ritiene che, in attesa di intraprendere più restrittive
misure che si dovessero rendere necessarie, all'atto della
cessione occorre mettere particolare cura nella compilazione
della scheda di affido che deve riportare in modo chiaro gli
elementi identificativi del soggetto che viene ceduto (razza,
mantello, sesso, età approssimativa e tatuaggio), nonché la
dichiarazione sottoscritta dell'affidatario che s'impegna a
mantenere l'animale in buone condizioni presso di se e a non
cederlo se non previa segnalazione alla U.S.L. competente. L'affidatario
deve pertanto fornire l'esatto recapito dove l'animale sarà
mantenuto che deve essere riportato sulla scheda assieme agli
altri dati (nome, cognome, residenza, telefono, numero del
documento di riconoscimento valido e luogo del rilascio); copia
delle schede deve essere conservata presso il canile a
disposizione per eventuali controlli, unitamente alla fotocopia
del documento di identità dell'affidatario.
Sarà opportuno non cedere cani conto terzi ma direttamente
all'interessato, valutando le motivazioni della richiesta caso
per caso, e limitando, se occorre, il numero dei cani ceduti per
persona, come pure non cedere cani in tempi differenti alla
stessa persona se non dopo aver accertato o fatto accertare lo
stato degli animali precedentemente prelevati. Egualmente con
particolare cautela devono essere considerate le richieste che
pervengono da parte di persone non residenti o addirittura
residenti all'estero.
Si ravvisa l'opportunità di segnalare a questo Ministero, per
esperire le necessarie indagini, i casi sospetti soprattutto in
relazione a cessioni o a richieste di cessioni ricorrenti nel
tempo da parte della stessa persona o dello stesso Ente.
Si sollecita infine, per quelle Regioni che già non lo avessero
fatto, l'istituzione dell'anagrafe canina nonché l'adozione di
tutti i provvedimenti necessari per razionalizzarne il
funzionamento o migliorarne la gestione.
Il Ministro della Sanità
F.to Maria Pia Garavaglia
P.C.C.
IL
DIRIGENTE DELLA DIVISIONE VIII^
(GAETANA FERRI)
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