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Ministero della Sanità
N.
600.8/24433/AG./4751
Roma, 12 agosto 1993
Alle Regioni
Assessorati alla sanità
Loro sedi
Alle Provincie Autonome
Assessorati alla sanità
Loro sedi
Al Comando Carabinieri Nas
Roma
Alle Prefetture
Loro sedi
Circolare n. 33
OGGETTO: Esportazione cani
randagi.
Continuano a pervenire segnalazioni di affidamenti di cani
randagi da parte di canili comunali o intercomunali o privati convenzionati a persone che
spesso si presentano sotto l'egida di Associazioni protezionistiche e che invece
fungerebbero da intermediari con organizzazioni straniere che nulla hanno a che vedere con
la protezione animale.
Si sarebbe infatti instaurato un vasto traffico di cani ma anche di gatti che, prelevati a
cifre irrisorie in Italia, verrebbero dirottati e rivenduti a cifre più elevate in
Germania, Austria e Svizzera ed anche in altri Paesi per essere destinati alla
sperimentazione, vigendo in tali Paesi norme meno restrittive che in Italia.
Si raccomanda pertanto, per quanto di competenza, di attenersi scrupolosamente alla
normativa vigente affinché distrazione o buonafede nell'affido degli animali non
favoriscano il traffico in argomento.
Si richiede particolarmente che, a norma dell'art. 2 della Legge 281 del 14/8/1991, i cani
ospitati presso i canili devono essere tatuati, e non devono essere ceduti prima che sia
trascorso il termine di 60 giorni, onde dare modo ai legittimi proprietari di rientrarne
in possesso. Occorre quindi registrare i cani riportando numero del tatuaggio, data di
ingresso nonché data di uscita e numero progressivo della scheda di affidamento. Inoltre
nelle modalità di cessione degli animali, occorre una valutazione attenta relativamente
alle garanzie di buon trattamento che i privati devono assicurare o nel caso si tratti di
Associazioni protezionistiche relativamente all'affidabilità delle stesse.
Si ritiene che, in attesa di intraprendere più restrittive misure che si dovessero
rendere necessarie, all'atto della cessione occorre mettere particolare cura nella
compilazione della scheda di affido che deve riportare in modo chiaro gli elementi
identificativi del soggetto che viene ceduto (razza, mantello, sesso, età approssimativa
e tatuaggio), nonché la dichiarazione sottoscritta dell'affidatario che s'impegna a
mantenere l'animale in buone condizioni presso di se e a non cederlo se non previa
segnalazione alla U.S.L. competente. L'affidatario deve pertanto fornire l'esatto recapito
dove l'animale sarà mantenuto che deve essere riportato sulla scheda assieme agli altri
dati (nome, cognome, residenza, telefono, numero del documento di riconoscimento valido e
luogo del rilascio); copia delle schede deve essere conservata presso il canile a
disposizione per eventuali controlli, unitamente alla fotocopia del documento di identità
dell'affidatario.
Sarà opportuno non cedere cani conto terzi ma direttamente all'interessato, valutando le
motivazioni della richiesta caso per caso, e limitando, se occorre, il numero dei cani
ceduti per persona, come pure non cedere cani in tempi differenti alla stessa persona se
non dopo aver accertato o fatto accertare lo stato degli animali precedentemente
prelevati. Egualmente con particolare cautela devono essere considerate le richieste che
pervengono da parte di persone non residenti o addirittura residenti all'estero.
Si ravvisa l'opportunità di segnalare a questo Ministero, per esperire le necessarie
indagini, i casi sospetti soprattutto in relazione a cessioni o a richieste di cessioni
ricorrenti nel tempo da parte della stessa persona o dello stesso Ente.
Si sollecita infine, per quelle Regioni che già non lo avessero fatto, l'istituzione
dell'anagrafe canina nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per
razionalizzarne il funzionamento o migliorarne la gestione.
Il Ministro della Sanità
F.to Maria Pia Garavaglia
P.C.C. IL
DIRIGENTE DELLA DIVISIONE VIII^
(GAETANA FERRI)
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