NOTE
[1]
La Legge 14 agosto 1991, n. 281 è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1991, n. 203.
[2] La Legge 189/2004 è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004.
[3] Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
112, reca "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento
Ordinario n. 77 (Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997).All'articolo
117 esso prevede quanto segue: "(Interventi d'urgenza) 1. In
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità
locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza,
ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza
o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della
dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più
ambiti territoriali regionali. 2. In caso di emergenza che
interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le
misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti
competenti ai sensi del comma 1.".
[4] L'articolo 727, secondo comma, del codice
penale stabilisce quanto segue:" Maltrattamento di animali.
Chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li
sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in
lavori ai quali non siano adatti per malattia o per età, è
punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila (1). Alla
stessa pena soggiace chi, anche per solo fine scientifico o
didattico, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, sottopone
animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo. La pena è
aumentata, se gli animali sono adoperati in giuochi o spettacoli
pubblici, i quali importino strazio o sevizie. Nel caso
preveduto dalla prima parte di questo articolo, se il colpevole
è un conducente di animali, la condanna importa la sospensione
dell'esercizio del mestiere, quando si tratta di un
contravventore abituale o professionale. (1) L'ammenda è stata
elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire 3
milioni dall'art. 5, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n.
281.".
[5] L'articolo
1 (1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è
inserito il seguente: "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL
SENTIMENTO PER GLI ANIMALI) comma 3 della citata Legge n.
189/2004 stabilisce quanto segue: "Art. 544-quater. -
(Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per
gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due
anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La pena è aumentata
da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono
commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o
al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva
la morte dell'animale.".