Sono previste per
i contravventori sanzioni pecuniarie
Vietato il
collare elettrico sui cani
(Ord. Min. Salute 5.7.2005 - GU n. 158 del 9.7.2005)
E' vietato e
punito con sanzioni pecuniarie l'uso del collare elettrico,
oppure di strumenti similari, sui cani, in qualsiasi
circostanza. Qualora poi l'uso sia associato
all'organizzazione clandestina di spettacoli che comportino
strazio o sevizie per questi animali (come i famigerati
combattimenti tra cani), è previsto anche l'arresto e la
reclusione da quattro mesi a due anni. Lo stabilisce
l'Ordinanza del Ministero della Salute datata 5 luglio 2005
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.158 del 9 luglio
2005.(20 luglio
2005)
MINISTERO DELLA
SALUTE ORDINANZA 5 luglio 2005 Divieto dell'uso del collare
elettrico e di altro analogo strumento sui cani.
IL MINISTRO
DELLA SALUTE
Vista la
legge 14 agosto 1991, n. 281[1]:
Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che
assegna allo Stato la promozione e la disciplina della
tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la
corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la
salute pubblica e l'ambiente;
Visto l'Accordo
6 febbraio 2003: Accordo tra Ministero della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in
materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy;
Vista
l'ordinanza 27 agosto 2004: Tutela dell'incolumità pubblica
dall'aggressività dei cani;
Vista la
legge 20 luglio 2004, n. 189 [2]:
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti;
Visto l'art.
117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 [3];
Considerata la
necessità e l'urgenza di vietare l'uso dei collari elettrici
per cani, usati in particolare per l'addestramento, mentre
tali strumenti sono considerati coercitivi in quanto
provocano dolore e paura nei cani e quindi sono vietati
anche dalla FCI e dall'ENCI;
Ritenuto che
l'uso di questo strumento provoca maltrattamento degli
animali e pertanto coloro che lo usano sono da perseguire ai
sensi della recente legge 20 luglio 2004, n. 189;
Ordina:
Articolo 1.
1. L'uso del
collare elettrico e di altro analogo strumento, che provoca
effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed
in ogni altra fase del rapporto uomo-cane rientra nella
disciplina sanzionatoria prevista dall'art.
727, secondo comma, del codice penale [4]così come
introdotto dall'art. 1, comma 3
della legge 20 luglio 2004, n. 189
[5];
2. La presente ordinanza è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha
efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla
pubblicazione.
Roma, 5 luglio 2005
Il Ministro: Storace