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Direzione Centrale Ambiente e Sicurezza del Territorio
Servizio Ambiente Venezia
P.G.n° 190
22 Luglio 2002
MISURE PER
L’IGIENE URBANA E LA SICUREZZA
( Limiti e condizioni alla
circolazione dei Cani)
IL SINDACO
Visto che,
l’art. 23 del Regolamento Veterinario del Comune, adottato con
deliberazioni consiliari n. 34 del 15/01/1979 e n. 330 del 28/03/1980,
stabilisce: “La persona che conduce il cane è tenuta ad evitare che il
medesimo insudici con gli escrementi le pubbliche vie e, in ogni caso,
deve avere cura che ciò avvenga ai bordi delle stesse, sicché non ne
derivi disagio per le persone e pericolo per la loro incolumità. In
particolare, nel Centro Storico di Venezia, nei sottoportici e sui
marciapiedi di Piazza Ferretto a Mestre, il divieto di insudiciare è
assoluto e, in caso di inosservanza, la persona che conduce il cane deve
provvedere immediatamente alla pulizia ed all’ asporto degli escrementi e,
a tal fine, deve essere comunque provvista di apposita paletta e involucro
a perdere o di strumentazione equipollente”;
- l’art. 20 del Regolamento
Veterinario del Comune, stabilisce: “Senza pregiudizio dell’azione penale
per la contravvenzione prevista dall’ art. 672 del Codice Penale e salvo
quanto stabilito dagli articoli seguenti, nelle aree pubbliche o di uso
pubblico di Venezia Centro Storico i detentori di cani possono far
circolare detti animali solo se condotti a mezzo di guinzaglio. Nel
rimanente territorio comunale i cani, ove non siano condotti a guinzaglio,
devono essere muniti di museruola avente forma e consistenza tale da
impedire all’animale di mordere. I cani aggressivi o di taglia superiore
alla media debbono sempre e dovunque essere muniti di museruola e condotti
a guinzaglio da persona adulta atta a dominarli. I cani da guardia alle
greggi che transitano nei centri abitati devono essere tenuti a
guinzaglio. Per cane di taglia superiore alla media si intende l’animale
superiore a cm. 60 di altezza, misurata dalla punta del garrese”;
- l’ordinanza Sindacale P.G. 84498/96
stabilisce che la raccolta degli escrementi degli animali possa avvenire
sia attraverso l’apposita paletta o strumentazione equivalente;
-ai sensi
dell’art. 5 c. 2 della Legge 14/08/1991 n° 281 chiunque omette di
iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina è punito con una sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di Euro 77,00;
-ai sensi
dell’art. 3 punto 2 della L.R. 28/12/1993, n° 60 il detentore del cane ha
l’obbligo di denunciare al settore Veterinario competente l’avvenuta
cessione, scomparsa o morte dell’animale entro 15 giorni dall’avvenimento.
Il mancato rispetto di tale obbligo è punito con una sanzione
amministrativa di Euro 77,00;
-al punto 2 dell’ordinanza n. 66193 del
25/05/1998 si stabilisce: “ In deroga a quanto stabilito dall’art. 20 del
Regolamento Veterinario gli esemplari di cani delle razze: PittBull,
rottweiller e Dobermann, possono circolare fuori dagli ambiti di proprietà
esclusiva dei proprietari/conduttori solo se muniti di museruola e tenuti
al guinzaglio corto alla gamba e condotti da persona capace di controllare
totalmente i movimenti dell’animale medesimo;
Vista la legge 24.11.1981 , n.689;
Ritenuto opportuno adottare misure
atte a prevenire i rischi igienici derivanti dalla disseminazione nelle
vie pubbliche delle feci degli animali che nonostante le norme sopra
ricordate vengono rilevati tuttora in quantità significativa in più punti
della città;
Sentito il Servizio
Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.L.SS. n° 12
Veneziana;
O R D I N A
1.
in applicazione dell’art. 28 del Regolamento Veterinario e a
parziale modifica dell’ordinanza Sindacale n. 84499 del 24/06/96 per le
infrazioni alle disposizioni stabilite dagli artt. 20, 23 del Regolamento
Veterinario, l’oblazione in via breve è stabilita tra un limite minimo di
E 80,00 e un limite massimo di Euro 252,00. Qualora la violazione riguardi
cani di taglia non superiore alla media, secondo quanto stabilito dall’art.20
del Regolamento Veterinario, l’oblazione in via breve è determinata tra
il limite minimo di E. 40,00 ed il limite massimo di Euro 126,00.
-
Le nuove sanzioni entrano in vigore
con decorrenza dal 1/08/2002.
Si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24.11.1981, n° 689.
Gli organi preposti al controllo e alla
vigilanza sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento è
ammesso ricorso al TAR del Veneto entro il termine di 60 giorni.
IL
SINDACO
Prof.
Paolo Costa
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