il divieto assoluto di
esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali con cuccioli lattanti, cuccioli
da svezzare, animali comunque in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di
salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla
deambulazione, o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti o
tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà;
in caso di violazione dei
predetti divieti, la sanzione amministrativa dovuta va da £. 50.000 a £. 300.000 con
conseguente sanzione amministrativa accessoria di confisca dell'animale;
gli organi di vigilanza
accertano la violazione e provvedono al sequestro immediato dell'animale, provvedendo al
suo ricovero presso idonee strutture;
le strutture di cui sopra
potranno dare l'animale in adozione permanente al custode o altre persone che ne facciano
richiesta;
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