COMUNE DI CREMONA
IL SINDACO
visto
l'art. 28 del vigente Regolamento di Polizia Municipale che al comma 2 così recita:
"E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli
animali";
ritenuto
opportuno dettare una puntuale specificazione delle tipologie di comportamenti che
integrano le previsioni della suddetta norma regolamentare, in quanto pregiudizievoli per
le condizioni minimali di salute e benessere degli animali;
visto il
parere espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 24 marzo 1999
ORDINA
é fatto assoluto divieto
di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi di percuoterli,
sottoporli a eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici, ingiustificati per l'impiego o
la specie o l'età;
é fatto assoluto divieto
di detenere animali in spazi angusti, tali da impedire lo svolgimento in linea retta di
alcuni movimenti di deambulazione tipici della loro specie di appartenenza, nonché
detenerli in condizioni di scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura,
eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari per un buon stato di
nutrizione e di benessere fisico;
ogni animale deve essere
tenuto a cura del proprietario o del detentore in buone condizioni igienico-sanitarie,
venendo curato e accudito secondo necessità; in caso di animali tenuti in stato di
denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni
di maltrattamento, gli organi di vigilanza, eventualmente avvalendosi del competente
Servizio di vigilanza sanitaria veterinaria, accertano la violazione e provvedono al
sequestro immediato dell'animale e al suo ricovero presso idonee strutture autorizzate,
che potranno affidarlo in custodia a persone in possesso dei requisiti ritenuti adeguati;
successivamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca,
le strutture di cui sopra potranno affidare l'animale in adozione permanente al custode o
ad altre persone che ne facciano richiesta;
é fatto assoluto divieto
di esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali in stato di denutrizione,
precarie condizioni di salute, evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla
deambulazione, o comunque sofferenti per le condizioni in cui vengono esposti;
eventualmente avvalendosi del competente Servizio di vigilanza sanitaria veterinaria, gli
organi di vigilanza accertano la violazione e provvedono al sequestro immediato
dell'animale, e al suo ricovero presso idonee strutture autorizzate, che potranno
affidarlo in custodia a persone in possesso di requisiti ritenuti adeguati;
successivamente all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca,
le strutture di cui sopra potranno dare l'animale in adozione permanente al custode o ad
altre persone che ne facciano richiesta;
é fatto assoluto divieto
di abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio del Comune;
é consentito fornire cibo
alle colonie di gatti randagi, provvedendo alla sollecita rimozione di eventuali avanzi e
all'asportazione dei contenitori vuoti;
é fatto assoluto divieto
di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, a eccezione di quelle
effettuate da operatori del Comune o delle ASL competenti nei casi e per gli scopi
previsti dalle leggi vigenti;
nel caso di cani tenuti
alla catena questa dovrà avere una lunghezza non inferiore a m 4 (quattro), fissata a
un'altezza da terra non superiore a m 1 (uno), oppure una lunghezza non inferiore a m 3
(tre) se collegata con apposito anello a un cavo aereo avente una lunghezza minima di m 5
(cinque) e steso a un'altezza massima da terra di m 2 (due);
nel caso di cani tenuti in
recinti, questi devono avere una superficie non inferiore ai 9 (nove) mq e ogni recinto
non può contenere più di due cani adulti più gli eventuali loro cuccioli in fase di
allattamento. Ogni cane adulto in più richiede un aumento della superficie del recinto di
almeno 3 (tre) mq;
in ogni caso i cani tenuti
all'aperto devono poter disporre di un riparo rialzato dal suolo e chiuso su almeno tre
lati oltre il tetto, ove essi possano proteggersi dalle intemperie;
é fatto divieto di
addestrare cani per la guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o
psichiche;
le gabbie per uccelli
devono avere le seguenti dimensioni minime: fino a tre animali adulti la dimensione
maggiore della gabbia deve essere di 6 (sei) volte superiore alla misura dell'apertura
alare dell'uccello più grande. Le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla
metà della prima; se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime devono essere
in rapporto aumentate. Le gabbie all'aperto devono essere coperte da una tettoia per
almeno la metà della loro superficie;
é vietato amputare le ali
o altri arti, nonché strappare o tagliare le penne salvo che per motivi sanitari, nei
quali casi l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi
la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue
l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
é vietata la custodia di
pesci in modo continuativo in acqua in quantità insufficiente, povera di ossigeno, e in
condizioni di temperatura, salinità e pH non conformi alle loro esigenze fisiologiche
specifiche; il ricambio e l'ossigenazione dell'acqua devono essere garantiti; la lunghezza
minima del contenitore deve essere 7 (sette) volte superiore alla lunghezza del corpo
dell'animale più grande, le restanti due dimensioni non possono essere inferiori alla
metà della prima. Oltre a tre animali nel medesimo contenitore le dimensioni minime
devono essere aumentate in proporzione;
l'esposizione di animali
vivi nelle vetrine dei negozi é assoggettata al rispetto delle condizioni ambientali
necessarie al loro benessere. In particolare, pesci e rettili devono essere contenuti in
appositi acquari, terrari e terracquari; i cani e gatti devono essere tenuti al riparo dei
raggi solari e nel rispetto delle condizioni ambientali previste dal punto 2 della
presente ordinanza, devono disporre di uno spazio adeguato alla loro mole e numero che non
deve comunque essere inferiore, per ciascuna specie, alle due unità e non superiore alle
quattro, e devono avere un'età compresa tra i 2 (due) e i 4 (quattro) mesi e devono aver
iniziato il ciclo di vaccinazione e di svermatura certificati da un medico veterinario;
cani e gatti non possono essere tenuti nello stesso spazio salvo il caso in cui possano
essere esposti un solo cucciolo di cane e un solo cucciolo di gatto abituati a una
convivenza tranquilla; gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in
recipienti non rovesciabili, con il cibo somministrato nei tempi previsti e i suoi resti
rimossi; il pavimento della vetrina o della gabbia dove vengono esposti cani e gatti deve
disporre di materiale assorbente le deiezioni che deve essere ricambiato e/o pulito almeno
tre volte al giorno;
é vietato costringere alla
convivenza animali appartenenti a specie tra loro incompatibili;
é vietato tenere animali
esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo. Si pone
l'obbligo, per i detentori di tali animali, di riprodurre le condizioni climatiche,
fisiche e ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente queste specie, con disponibilità,
se é il caso, di vasche d'acqua frequentemente rinnovata e di posatoi sopraelevati di
dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o con possibilità,
per l'animale, di scavarsi una tana nella terra.
é vietato l'utilizzo di
animali d'affezione e da compagnia in esibizioni e/o spettacoli itineranti e mostre,
comprese le mostre-mercato e gli zoo ambulanti. Tale norma si applica a coloro che abbiano
riportato condanne per maltrattamenti nei confronti di animali, o che da una verifica
preventiva risultino non aver ottemperato alle necessarie cure sanitarie degli animali o
che li detengano in condizioni di disagio. Sono autorizzati le esposizioni e concorsi di
bellezza, simpatia e capacità di apprendimento e gli spettacoli circensi; per questi
ultimi gli animali devono essere custoditi con cura, in spazi idonei a consentire loro
piena libertà di movimento anche in relazione alla taglia, adeguatamente nutriti e
rifocillati e riparati dal sole e dalle intemperie; l'Amministrazione Comunale potrà
dettare ulteriori condizioni per il mantenimento, la stabulazione e l'utilizzo, che
risultino necessarie per assicurare il benessere degli animali; é fatto comunque divieto
di utilizzare nei circhi animali il cui trasporto e detenzione siano incompatibili con le
caratteristiche biologiche della specie;
non é consentito di norma
detenere, mettere in palio o utilizzare a qualsiasi titolo animali vivi nei Parchi di
divertimento e nell'ambito delle altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, allestite
nel territorio comunale. Pertanto le domande per l'installazione di attrazioni, che
comprendano la presenza di animali, non potranno essere accolte. In deroga a quanto sopra,
gli abituali frequentatori del Parco Tradizionale, titolari di rotonde e simili giochi,
che mettono in palio animali vivi, potranno essere ammessi con la stessa attrazione,
limitatamente alle due edizioni del Luna Park successive all'entrata in vigore del
Regolamento per la concessione di aree comunali per l'esercizio dei circhi equestri e
delle attività dello spettacolo viaggiante; in seguito, potranno ottenere ancora la
concessione solo se avranno provveduto o a sostituire la propria attrazione, ovvero a
riconvertirla, sostituendo gli animali con premi costituiti da oggetti inanimati, salvo
che mettano in essere misure atte a garantire condizioni di sicuro benessere per gli
animali, che siano riconosciute valide dall'Amministrazione Comunale, alla quale dovranno
pertanto presentare, entro lo stesso termine, apposita relazione sugli interventi attuati.
é vietato trasportare
animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni
fisici, anche temporanei;
é vietato trasportare
animali nel baule dell'autovettura, anche se questo viene mantenuto parzialmente aperto,
salvo quando questa disponga di un impianto di aerazione del baule collegato con
l'impianto centrale;
il trasporto dei cani su
mezzi pubblici é consentito, nel rispetto delle norme imposte dall'Ente gestore del
servizio.
Cremona,
lì 14 Aprile 1999
IL SINDACO
(Dott. Prof. Paolo Bodini) |