ORDINANZA DEL SINDACO
Trasmissione Ordinanza Sindacale n.10468/98
I L S I N D A C O
Premesso:
- che si riscontrano frequenti casi di accattonaggio con sfruttamento di animali domestici
in condizioni tali da configurarsi come casi di maltrattamento, o con cuccioli ancora
lattanti o da svezzare, o in cattivo stato di salute;
- che le norme vigenti attribuiscono ai Comuni le funzioni di vigilanza sul rispetto dei
diritti degli stessi animali, della loro tutela e del loro benessere, dopo lo scioglimento
delle funzioni attribuite all'ENPA(Ente Nazionale Protezione Animali);
- che peraltro la tutela dei diritti degli animali è un fatto culturale e che i
maltrattamenti degli stessi sono in netto contrasto con la sensibilità dei cittadini e
con i principi etici della collettività;
CONSIDERATO:
- Che in assenza di uno specifico provvedimento sindacale non è attualmente possibile una
reale soluzione delle situazioni di maltrattamento e quindi una reale tutela dei diritti
dell'animale, in quanto gli animali stessi debbono essere restituiti al detentore su
richiesta dell'interessato;
- che pertanto, vista l'impossibilità di risolvere i casi di maltrattamento denunciati
nelle situazioni di accattonaggio, si presenta la necessità di emanare disposizioni al
riguardo che tutelino gli animali oggetto dello sfruttamento e di sofferenza;
Ritenuto quindi di dover intervenire al fine di tutelare gli animali oggetto di
maltrattamento o di utilizzo improprio ed in particolare i cuccioli disponendo il
sequestro ed il ricovero degli animali stessi presso strutture idonee, ed ed il successivo
affidamento ad un diverso proprietario che dia le garanzie necessarie previste dalla
normativa vigente;
Visto l'art.3 del D.P.R. 31/3/79 circa la funzione di vigilanza dei
Comuni;
Visto l'art.1 della L.12/6/1913,che proibisce atti crudeli su
animali ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie
animale;
Vista la L. 22/11/1993 (nuovo art. 727 codice Penale)riguardante il
maltrattamento di animali;
Richiamati gli artt.1,2,4 e della L. 14/8/1991 n.281 che
attribuiscono ai Comuni specifici compiti in materia di randagismo;
Visto il comma 2 dell'art. 38 della L.142/90;
Richiamati gli artt. 207 e 208 del Vigente Regolamento Veterinario del Comune di
Ferrara;
Visto l'art.2 della L.R. 41/94 "Definizione di nuove norme per
la tutela e il controllo delle popolazioni canine e feline - Modifiche ed integrazioni
alla L.R. 25/2/88 n.5;
O R D I N A
Quanto segue:
- E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da
svezzare, animali in cattivo stato di salute o comunque detenuti in evidenti condizioni di
maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio;
- Gli animali domestici rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestsrati e
ricoverati a cura degli organi di vigilanza presso il Canile Municipale di Via Gramicia o
presso strutture - rifugio di Associazioni Animaliste o presso altre strutture adeguate.
Gli animali suddetti, registrati, vaccinati, e sterilizzati, saranno
quindi affidati, a cura della struttura comunale e con l'ausilio delle associazioni
protezioniste, a famiglie che ne faranno richiesta di adozione ed in possesso dei
necessari requisiti di legge.
Fatte salve le responsabilità penali in materia, le trasgressioni alla presente Ordinanza
saranno punite con sanzioni amministrative da L. 50.000 a L. 300.000.
La Polizia Municipale, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL e gli altri organi a ciò
preposti per legge o per regolamento sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza
della presente Ordinanza e di applicare le sanzioni previste dalla medesima.
IL SINDACO
Dott. Roberto Soffritti
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