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COMUNE DI FIRENZE
Funzionale 32 - Settore Tutela
Ambientale Ufficio per i Diritti degli animali
ORDINANZA N° 8418
IL SINDACO
PREMESSO che sono stati segnalati casi di accattonaggio, in varie
parti del territorio cittadino, con l'utilizzo degli animali domestici, in condizioni tali
da determinare stati di maltrattamento, o con cuccioli ancora lattanti o da svezzare,
oppure non in buono stato di salute;
RICHIAMATO l'art. 3 del D.P.R. 31/3/79, che attribuisce ai Comuni
la funzione di vigilanza lull'osservanza delle leggi relative alla protezione degli
animali, funzione istituzionale precedentemente svolta dall'Ente Nazionale Protezione
Animali;
VISTO l'art. della L. 12/6/1913, che proibisce gli atti crudeli
su animali ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie
animale;
VISTO il R.D. 19/10/1930 n° 1398 (art. 638 Codice Penale),
inerente l'uccisione o il danneggiamento di animali altrui;
VISTA la L. 22/11/1993 (nuovo art. 727 Codice Penale),
riguardante il trattamento di animali;
RICHIAMATI gli articoli 1,2,4 e 5 della L. 14/8/1991 n° 281, che
disciplinano la tutela degli animali da affezione, attribuendo al Comune specifici compiti
in materia di randagismo;
VISTA laCircolare del 10/3/1992 n° 9 del Ministero della
Sanità, che specifica le attribuzioni comunali in materia di animali già indicate dalla
L: 281/1991, affermando che l'atteggiamento zoofilo è un fatto culturale e come tale
investe le istituzioni ad ogni livello;
VISTO l'art. 1 della L.R. 8/4/1995 n° 43, con il quale la
Regione Toscana dichira di promuovere la disciplina e la tutela degli animali d'affezione;
VISTA l'Ordinanza del Sindacato di Firenze n° 2073 del 7/7/1988,
che vieta comportamenti lesivi nei confronti degli animali;
PRESO ATTO che le procedure finora adottate non hanno consentito
di portare a positiva soluzione le situazioni di maltrattamento verificate nei casi di
accattonaggio con animali, in quanto gli animali stessi sono successivamente restituiti su
richiesta dell'interassato;
RILEVATO che il maltrattamento o l'improprio uso di animali
domestici è vietato dalle disposizioni sopra citate ed è in contrasto con i principi
etici della collettività;
CONSIDERATO INOLTRE che i maltrattamenti sopra descritti sono in
netto contrasto con la sensibilità dei cittadini e con la civiltà e la cultura propri
della città di Firenze;
RAVVISATA PERTANTO la necessità di emanare disposizioni al
riguardo al fine di tutelare gli animali oggetto di maltrattamenti o di utilizzo
improprio, ed in particolare i cuccioli, disponendo il sequestro ed il ricovero degli
animali stessi presso la struttura comunale per le cure necessarie ed il successivo
affidamento ad un diverso proprietario che dia le necessarie garanzie previste dalla
normativa vigente;
VISTA la dichiarazione inviata in data 15 novembre 1996 prot n°
6931 dell'Associazione Amici del Cane e del Gatto, con la quale l'Associazione stessa si
impegna, considerata la mancanza attuale di strutture per ospitare i cuccioli requisiti da
parte dell'Amministrazione, ad accudire i cuccioli stessi attraverso le potenzialità
offerte dai propri associati fino al termine del loro svezzamento;
RITENUTO INOLTRE di dover revocare l'Ordinanza Sindacale n° 2471
del 2 aprile 1996 in quanto in contrasto con la normativa vigente;
VISTO il comma 2 dell'art. 38 della L. 142/1990;
VISTO il comma 2 dell'art. 85 dello Statuto del Comune di Firenze
e ritenuto necessario, considerata l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente esecutivo;
ORDINA
1) E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con
cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque
detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
2) Gli animali domestici rivenuti nelle suddette
circostanze saranno sequestrati e ricoverati a cura degli organi di vigilanza presso la
struttura comunale di Viale Corsica 4, gestita dall'Unità Operativa Veterinaria-Sanità
Animale della USL 10.
3) Gli animali suddetti saranno quindi affidati, a cura
della struttura comunale e con l'ausilio delle associazioni protezioniste, a famiglie che
ne faranno richiesta di adozione ed in possesso dei necessari requisiti di legge. Gli
animali con cuccioli o i cuccioli da svezzare saranno dati in affidamento temporaneo, dal
Servizio Veterinario suddetto, all'Associazione Unione Amici del Cane e del Gatto fino al
termine del loro svezzamento;
Fatte salve le responzabilità penali in materia, le
trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con sanzione amministrativa da £
50.000 a £ 300.000.
La Polizia Municipale e gli altri organi a ciò
preposti per Legge o Regolamento sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza
della presente Ordinanza e di applicare le sanzioni previste dalla medesima.
REVOCA
L'Ordinanza Sindacale n° 2471 del 2 aprile 1996.
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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