|
N.B.: Le competenze
dell'Alto Commissario per l'igiene e la
sanità pubblica sono state trasferite al
Ministro della sanità; quelle del prefetto
(esclusi i provvedimenti contingibili ed
urgenti), quelle del veterinario comunale e
provinciale e quelle del medico provinciale,
alle aziende sanitarie locali. Vedi,
comunque, d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4.
Inoltre, a decorrere dalla data di nomina
del primo governo costituito a seguito delle
prime elezioni politiche successive
all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio
1999, n. 300, le prefetture sono trasformate
in uffici territoriali del governo; il
prefetto preposto a tale ufficio nel
capoluogo della regione assume anche le
funzioni di commissario del governo (art.
11, d.lg. 300/1999, cit.).
TITOLO I
NORME GENERALI DI POLIZIA VETERINARIA
CAPO I
MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI
SOGGETTE A PROVVEDIMENTI SANITARI
Articolo 1
Le malattie degli animali per le quali si
applicano le disposizioni del presente
regolamento sono quelle a carattere
infettivo e diffusivo. Si considerano tali
le seguenti:
1) afta epizootica;
2) peste bovina;
3) pleuropolmonite essudativa contagiosa dei
bovini e dei bufalini (bubalus bubalus) (1);
4) peste suina;
5) rabbia;
6) vaiolo degli ovicaprini (2);
7) agalassia contagiosa degli ovini e dei
caprini;
8) affezioni influenzali degli equini;
9) anemia infettiva degli equini;
10) influenza dei bovini;
11) tubercolosi clinicamente manifesta;
12) brucellosi dei bovini, dei bufalini,
degli ovini, dei caprini e dei suini;
13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;
14) carbonchio ematico;
15) carbonchio sintomatico;
16) gastro-enterotossiemie;
17) salmonellosi delle varie specie animali;
18) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini
(barbone), dei suini e degli ovini;
19) mal rossino;
20) morva;
21) farcino criptococcico;
22) morbo coitale maligno;
23) tricomoniasi dei bovini;
24) rickettsiosi (febbre Q);
25) distomatosi dei ruminanti;
26) strongilosi polmonare ed intestinale dei
ruminanti;
27) rogna degli equini, dei bovini, dei
bufalini, degli ovini e dei caprini;
28) malattie del pollame: colera aviare,
affezioni pestose, diftero-vaiolo, tifosi
aviare, pullorosi;
29) malattie delle api: peste europea, peste
americana, nosemiasi, acariasi;
30) malattie dei pesci: plerocercosi,
missoboliasi;
31) mixomatosi dei conigli e delle lepri;
32) ipodermosi bovina;
33) malattia cosiddetta respiratoria
cronica;
34) bronchite infettiva;
35) corizza contagiosa;
36) laringo-tracheite infettiva;
37) encefalomielite enzootica dei suini
(morbo di Teschen);
38) idatidosi (echinococcosi);
39) leptospirosi animali;
40) febbre catarrale degli ovini;
41) peste equina;
42) peste suina africana;
43) la malattia virale emorragica del
coniglio;
44) encefalopatia spongiforme dei bovini;
45) scrapie;
46) setticemia emorragica virale dei pesci;
47) necrosi ematopoietica infettiva dei
pesci;
48) viremia primaverile della carpa;
49) stomatite vescicolare;
50) peste dei piccoli ruminanti;
51) febbre della valle del Rift;
52) dermatite nodulare contagiosa;
53) malattia emorragica epizootica dei cervi
(3);
54) Encefalopatie spongiformi trasmissibili
degli animali diverse dalla BSE e dalla
scrapie (4).
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità
pubblica, con speciali ordinanze, può
riconoscere il carattere infettivo e
diffusivo anche ad altre malattie.
(1) Numero così sostituito dall'art. 1,
comma 1, o.m. 22 febbraio 1993.
(2) Numero così sostituito dall'art. 20,
d.p.r. 17 maggio 1996, n. 362.
(3) Numero aggiunto dall'art. 20, d.p.r. 17
maggio 1996, n. 362.
(4) Numero aggiunto dall'art. 23, d.m. 7
gennaio 2000.
CAPO II
DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E
DIFFUSIVE
Articolo 2
Qualunque caso, anche sospetto, di malattia
infettiva e diffusiva degli animali di cui
all'articolo 1, ad eccezione di quelle
contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere
immediatamente denunciata al sindaco che ne
dà subito conoscenza al veterinario
comunale.
Sono tenuti alla denuncia:
i veterinari comunali e consorziali che
comunque siano venuti a conoscenza di casi
di malattia infettiva e diffusiva;
i veterinari liberi esercenti;
i proprietari e i detentori di animali anche
in temporanea consegna ed a qualsiasi
titolo;
gli albergatori, i conduttori di stalle di
sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli
esercenti le mascalcie.
La denuncia è obbligatoria anche per
qualunque nuovo caso di malattia o di morte
improvvisa che si verifica entro otto giorni
da un caso precedente non riferibile a
malattia comune già accertata.
Sono tenuti altresì alla denuncia:
i presìdi delle Facoltà di medicina
veterinaria, i direttori degli Istituti
zooprofilattici sperimentali nonché di ogni
altro Istituto sperimentale a carattere
veterinario, limitatamente alle malattie
accertate nei rispettivi istituti e
laboratori;
i direttori degli Istituti zootecnici, i
direttori dei Depositi governativi dei
cavalli stalloni (1), l'autorità militare
cui sono affidati animali per i servizi
dell'Esercito e le Commissioni di rimonta e
di rivista per la requisizione quadrupedi,
per i casi di cui vengono a conoscenza
nell'esercizio del loro ufficio;
le autorità portuali marittime, i direttori
degli aeroporti civili, i capi stazione
delle ferrovie e delle tranvie e le imprese
esercenti trasporti per via lacuale,
fluviale e con autoveicoli per i casi di
malattia, dei quali sono venuti a
conoscenza, verificatisi durante il carico e
lo scarico o lungo il viaggio per i casi di
morte non conseguenti a cause accidentali;
i funzionari e le guardie di pubblica
sicurezza, i carabinieri, le guardie di
finanza, le guardie forestali, gli agenti al
servizio delle province e dei comuni e le
guardie dell'Ente nazionale per la
protezione degli animali.
(1) Ora Istituti Incremento Ippico.
Articolo 3
La denuncia delle malattie infettive e
diffusive può essere fatta per iscritto o
verbalmente.
La denuncia per iscritto, quando non è
consegnata a mano, deve essere fatta
pervenire all'ufficio comunale in modo da
provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta
del denunciante l'ufficio è tenuto a
rilasciare ricevuta della denuncia.
In tale denuncia devono essere indicati:
a) la natura della malattia accertata o
sospetta;
b) il cognome e nome del proprietario degli
animali morti, ammalati o sospetti,
l'ubicazione precisa del ricovero o del
pascolo in cui questi si trovano, il numero
e l'eventuale recente provenienza, il numero
dei rimanenti animali sospetti o sani, il
giorno in cui cominciò la malattia o avvenne
la morte;
c) le eventuali osservazioni del veterinario
e le precauzioni adottate d'urgenza per
prevenire la diffusione della malattia.
I veterinari devono fare sempre la denuncia
per iscritto.
I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente
ai veterinari esercenti o a chiunque ne
faccia richiesta appositi moduli stampati
per la denuncia al sindaco.
Le denunce verbali devono essere trascritte
dall'ufficio comunale sui moduli sopra
indicati.
Articolo 4
Ai proprietari o detentori di animali è
fatto obbligo, a scopo cautelativo e non
appena rilevati i sintomi sospetti di una
delle malattie indicate nell'art. 1, di:
a) isolare gli animali ammalati;
b) accantonare, opportunamente custoditi,
gli animali morti;
c) non spostare dall'azienda animali in
genere, ogni prodotto animale od altro
materiale che può costituire veicolo di
contagio, in attesa delle disposizioni del
veterinario comunale.
Articolo 5
I casi di carbonchio ematico, di mal
rossino, di salmonellosi, di brucellosi, di
tubercolosi clinicamente manifesta negli
animali lattiferi e quelli di tubercolosi
nei cani, nei gatti, nelle scimmie e negli
psittaci, di morva, di rabbia, di
rickettsiosi e di rogna - se trasmissibile
all'uomo - devono essere segnalati dal
veterinario comunale all'ufficiale sanitario
unitamente alle misure urgenti adottate per
impedire il contagio all'uomo.
Parimenti l'ufficiale sanitario deve
segnalare al veterinario comunale i casi
delle malattie sopra elencate accertati
nell'uomo. Per la tubercolosi la
segnalazione viene limitata ai casi nei
quali non sia possibile escludere la
trasmissione della malattia agli animali.
Le disposizioni contenute nei due commi
precedenti si applicano anche nei casi di
vaiolo bovino, di trichinosi, di tularemia,
di leishmaniosi, di leptospirosi, di
psittacosi (ornitosi), per le quali malattie
l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità
pubblica determina con speciali ordinanze le
misure sanitarie da adottare.
Articolo 6
I direttori degli Istituti universitari,
degli Istituti zooprofilattici sperimentali,
delle sezioni medico-micrografiche dei
Laboratori provinciali di igiene e di
profilassi e i direttori di qualsiasi
laboratorio batteriologico che dagli
accertamenti diagnostici di laboratorio
rilevano l'esistenza di malattie infettive e
diffusive, di cui all'articolo 1, devono
senza ritardo informare il veterinario
provinciale ed il veterinario del comune da
cui proviene il materiale esaminato,
rimettendo loro copia del reperto.
Articolo 7
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 39, l. 15
novembre 1973, n. 734.
Articolo 8
Ogni comune deve tenere uno speciale
registro, conforme al mod. n. 1 allegato al
presente regolamento, nel quale il
veterinario comunale è tenuto a riportare le
malattie denunciate ed i provvedimenti
sanitari adottati.
La sezione A del predetto registro è
destinata alla denuncia dell'insorgenza
della malattia e la sezione B a quella
dell'estinzione. Ambedue tali sezioni devono
essere inviate alla Prefettura secondo le
modalità previste nei successivi articoli 12
e 16.
CAPO III
PROVVEDIMENTI CONSECUTIVI ALLA DENUNCIA
Articolo 9
Il veterinario comunale, appena venuto a
conoscenza della manifestazione di casi di
malattie di cui all'art. 1, provvede
all'accertamento della diagnosi. Esegue
altresì l'inchiesta epizoologica e propone
per iscritto al sindaco le misure atte ad
impedire la diffusione della malattia e ne
vigila l'esecuzione. Inoltre, in attesa
delle relative disposizioni da adottarsi dal
sindaco ai sensi dell'articolo successivo,
comunica per iscritto le istruzioni
necessarie al proprietario o detentore degli
animali.
Articolo 10
Il sindaco con apposita ordinanza, da
notificarsi per iscritto ai detentori degli
animali, dispone l'applicazione di tutte o
di parte delle seguenti misure, secondo la
natura della malattia ed il modo di
trasmissione:
a) numerazione, per specie e categoria,
degli animali esistenti nei ricoveri e nelle
località infette;
b) isolamento degli animali ammalati e
sospetti, dai sani e custodia da parte dei
detentori degli animali morti, in attesa
degli ulteriori provvedimenti;
c) sequestro degli animali nei ricoveri o
nel luogo infetto con la prescrizione
tassativa:
1) di impedire l'accesso a persone estranee
e di tenere lontani cani, gatti ed animali
da cortile;
2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere
largamente sulla soglia e per un tratto
all'esterno sostanze disinfettanti;
3) di impedire ogni contatto del personale
di custodia con animali dei luoghi vicini;
4) di non trasportare fuori del luogo
infetto animali da cortile, foraggi,
attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti
atti alla propagazione della malattia;
5) di non abbeverare gli animali in corsi
d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
d) disinfezioni accurate dei ricoveri e
degli altri luoghi infetti;
e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a
disposizione, delle spoglie degli animali,
del letame e dei materiali comunque
inquinati mediante infossamento,
sterilizzazione, cremazione o denaturazione
con sostanze chimiche;
f) precauzioni necessarie per l'incolumità
delle persone, nei casi di malattie
trasmissibili all'uomo.
Se gli animali colpiti dalle malattie
infettive e diffusive o sospetti di esserlo
sono stati introdotti da altro comune prima
che sia trascorso il periodo di incubazione
della malattia, il sindaco ne informa subito
il comune di provenienza.
Il sindaco dispone inoltre indagini per
accertare se nei giorni precedenti alla
comparsa della malattia furono allontanati
animali dal luogo infetto e per quale
destinazione. Se gli animali sono stati
trasferiti in altri comuni deve essere data
urgente comunicazione alle Competenti
autorità comunali. Analoghe indagini e
comunicazioni devono farsi per il foraggio,
il letame, gli attrezzi e gli altri oggetti
eventualmente asportati dal luogo infetto.
Articolo 11
Nei casi di afta epizootica, di peste suina,
di vaiolo ovino, di agalassia contagiosa
degli ovini e dei caprini, di colera aviare,
di affezioni pestose aviarie e di rogna
degli ovini il sindaco, a complemento dei
provvedimenti indicati nel precedente
articolo, emana l'ordinanza di zona infetta.
Qualora il sindaco non provveda
tempestivamente, il prefetto interviene con
propria ordinanza.
Nell'ordinanza di zona infetta devono essere
indicati i limiti della zona stessa entro la
quale devono applicarsi, in tutto o in
parte, le seguenti misure:
a) numerazione di tutti gli animali
esistenti nella zona, appartenenti alle
specie recettive all'infezione;
b) apposizione di tabelle indicanti la
malattia ai limiti della zona infetta nonché
sulle porte di ogni ricovero infetto situato
entro detta zona;
c) estensione in tutta la zona del divieto
di abbeverare gli animali di cui alla
lettera a) in corsi d'acqua o in vasche con
essi comunicanti;
d) divieto di trasferire fuori di tale zona
gli animali di cui alla lettera a) e
qualsiasi materiale possibile vettore
dell'agente patogeno;
e) divieto di introdurre nella zona animali
recettivi, ad eccezione di quelli destinati
all'immediata macellazione;
f) sospensione dei mercati e
regolamentazione del traffico e del
commercio degli animali;
g) disciplina della monta, del pascolo,
delle macellazioni e dell'impiego al lavoro
degli animali.
La zona infetta può essere dichiarata anche
a seguito di manifestazioni di carbonchio
ematico, di mal rossino, di morva, di
affezioni influenzali ed anemia infettiva
degli equini e di morbo coitale maligno,
allorché tale provvedimento è ritenuto
necessario per impedire il contagio.
Nei casi di peste bovina e di
pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei
bovini l'ordinanza di zona infetta è emanata
sempre dal prefetto.
Articolo 12
Il sindaco informa subito il prefetto
dell'insorgenza della malattia trasmettendo
le denunce a mezzo del mod. n. 1, sez. A, di
cui al precedente art. 8. Deve inoltre
inviare copia dell'ordinanza di zona infetta
eventualmente emessa.
Il veterinario comunale è tenuto a
comunicare immediatamente al veterinario
provinciale le denunce di malattie infettive
e diffusive o sospette di esserlo, che
presentano grave pericolo per la sanità
pubblica o per lo stato sanitario del
bestiame.
Il veterinario provinciale riporta i dati
relativi alle denunce trasmesse dai comuni
nell'apposito registro.
Il veterinario provinciale segnala al medico
provinciale i casi di zoonosi di cui viene a
conoscenza e riceve dal medico provinciale
le segnalazioni dei casi di dette malattie
manifestatesi nell'uomo per predisporre,
ciascuno nel campo di sua competenza, le
necessarie misure sanitarie.
Articolo 13
Il prefetto, allo scopo di prevenire o
reprimere la diffusione delle malattie
indicate nel precedente art. 11, stabilisce,
ove occorra ed a complemento dei
provvedimenti adottati dal sindaco, i limiti
di una zona di protezione che può
interessare il territorio anche di più
comuni.
L'ordinanza relativa deve contenere le
misure ritenute idonee ad arginare la
diffusione della malattia e, se necessario,
anche l'obbligo della visita periodica e
delle disinfezioni dei ricoveri animali
situati nell'ambito della zona di
protezione, da parte del veterinario
comunale.
L'ordinanza anzidetta viene comunicata al
sindaco o ai sindaci dei comuni interessati
perché provvedano alla sua esecuzione e, per
conoscenza, ai prefetti delle province
limitrofe.
Articolo 14
A scopo di macellazione o per urgenti
esigenze di alimentazione o di lavori
agricoli, il prefetto può consentire - salvo
per i casi di peste bovina e di
pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei
bovini - lo spostamento degli animali fuori
delle zone infette e di quelle di
protezione, purché si compia con tutte le
precauzioni da prescriversi di volta in
volta dal veterinario provinciale.
I proprietari o i detentori degli animali
stessi devono fare regolare domanda al
prefetto, il quale autorizza lo spostamento
degli animali quando, in seguito agli
accertamenti del veterinario provinciale,
risulta che il provvedimento è assolutamente
indispensabile.
Di regola l'autorizzazione (all. mod. n. 2)
non è concessa per gli animali ammalati o
sospetti, a meno che non sussistano
insormontabili difficoltà di alimentazione o
non sia dimostrata l'impossibilità della
macellazione sul posto, salvo le eccezioni
previste per determinate malattie nel Titolo
II del presente regolamento.
Lo spostamento può essere consentito anche
in altre province previo nulla osta dei
prefetti competenti. In caso di necessità il
prefetto, nell'autorizzazione di
spostamento, può disporre che gli animali
vengano scortati da agenti durante il
viaggio.
Nei casi di malattie per le quali non è
stata emanata l'ordinanza di zona infetta il
permesso di spostamento degli animali è
accordato dal sindaco.
Articolo 15
L'autorizzazione del prefetto per lo
spostamento degli animali fuoffi della zona
infetta o di quella di protezione è inviata
al sindaco del comune in cui trovansi gli
animali da spostare ed è da questi
consegnata al proprietario o conduttore
interessato che deve esibirla ad ogni
richiesta delle autorità sanitarie e degli
agenti della forza pubblica.
Del consentito spostamento la Prefettura
informa il sindaco del comune di
destinazione, il quale dispone per il ritiro
dell'autorizzazione al momento dell'arrivo
degli animali per inviarla, entro cinque
giorni, al prefetto della provincia di
origine unitamente al certificato di
avvenuta macellazione o all'attestazione che
gli animali si trovano nel luogo di
destinazione, sotto la vigilanza del
veterinario comunale. La durata di questa
vigilanza viene fissata di volta in volta.
Nel caso di spostamento di animali con
malattia in atto o allorché questa si
manifesta durante il periodo di
osservazione, il sindaco del comune di
destinazione applica, in tutto o in parte,
le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11
del presente regolamento.
Articolo 16
Quando il focolaio infettivo risulta
estinto, cessate le cause che hanno
determinato i provvedimenti di cui ai
precedenti articoli 10 e 11 ed eseguite le
prescritte disinfezioni, il sindaco, su
rapporto del veterinario comunale, procede
alla revoca dei provvedimenti stessi,
secondo le prescrizioni stabilite per le
singole malattie nel Titolo II del presente
regolamento.
Nel caso di malattie infettive nei pubblici
macelli, nei mercati, nelle fiere ed
esposizioni di animali, nelle scuderie e
colombaie dello Stato, negli stabulari degli
Istituti universitari, zooprofilattici e
zootecnici, i provvedimenti vengono revocati
dopo constatata l'estinzione del focolaio.
Dell'estinzione del focolaio infettivo il
sindaco informa subito il prefetto a mezzo
del mod. n. 1, sez. B, di cui al precedente
art. 8.
La dichiarazione di zona di protezione viene
revocata con ordinanza del prefetto quando
dagli accertamenti del veterinario
provinciale risulta che non sussistono più i
motivi che hanno determinato il
provvedimento.
CAPO IV
VIGILANZA SULLE STALLE DI SOSTA, SUI
MERCATI, SULLE FIERE ED ESPOSIZIONI DI
ANIMALI E SUI PUBBLICI ABBEVERATOI
Articolo 17
L'esercizio delle stalle di sosta ed in
genere dei locali da adibirsi al temporaneo
ricovero di equini, bovini, ovini, caprini,
suini e di animali da cortile da parte dei
negozianti, dei gestori di alberghi,
mascalcie, mulini e pubblici esercizi è
subordinato ad autorizzazione del sindaco,
al quale gli interessati devono rivolgere
domanda.
Il sindaco, in base al risultato del
sopraluogo del veterinario comunale,
rilascia l'autorizzazione quando risulta che
i locali sono situati in idonea località e
che sono provvisti dei necessari requisiti
igienici anche per quanto si riferisce allo
smaltimento delle deiezioni degli animali.
Qualora i locali non rispondano alle
esigenze dell'igiene il sindaco ordina i
lavori necessari ed assegna il termine entro
il quale devono essere eseguiti.
Le stalle di sosta e gli altri locali
anzidetti sottostanno alla vigilanza del
veterinario comunale. Se tra gli animali
ricoverati si manifestano malattie infettive
non comprese tra quelle indicate all'art. 1,
l'autorità comunale adotta le misure atte ad
impedirne la propagazione.
Ai negozianti di animali è fatto obbligo di
tenere costantemente aggiornato un registro
di carico e scarico conforme al mod. n. 3
allegato al presente regolamento.
Per la mancata esecuzione dei lavori
ordinati o per altre infrazioni alle
precedenti norme il sindaco dispone la
chiusura temporanea dei locali indicati nei
precedenti commi o, nei casi più gravi, la
revoca dell'autorizzazione all'esercizio.
Articolo 18
I mercati, le fiere e le esposizioni di
animali sono soggetti a vigilanza
veterinaria allo scopo di prevenire la
propagazione di malattie infettive e
diffusive.
Il prefetto, prima della istituzione dei
mercati, delle fiere e delle esposizioni di
animali, fa accertare dal veterinario
provinciale se l'autorità comunale ha
provveduto ai locali per l'isolamento degli
animali eventualmente affetti o sospetti di
malattie infettive e diffusive, ai mezzi per
la pulizia e la disinfezione dei piazzali,
dei viali, delle piattaforme delle pese
pubbliche, delle stalle di sosta e di ogni
altro luogo di sosta o di passaggio degli
animali e ad assicurare la vigilanza
veterinaria.
Detta vigilanza è esercitata dal veterinario
comunale coadiuvato, se necessario, da altri
veterinari incaricati dal sindaco.
Al veterinario incaricato della vigilanza è
fatto obbligo di compilare un rapporto
sull'andamento del servizio nei mercati,
nelle fiere e nelle esposizioni cui ha
presenziato. Copia di questo rapporto viene
dal sindaco trasmessa al prefetto nel
termine più breve.
Il funzionamento dei grandi mercati di
bestiame di importanza regionale, provvisti
di idonee installazioni occorrenti ai vari
servizi, è disciplinato da uno speciale
regolamento deliberato dall'amministrazione
comunale ed approvato secondo le norme di
legge. La direzione di detti mercati deve
essere affidata ai veterinari comunali.
Il prefetto può disporre che i mercati di
notevole importanza siano dotati di impianto
per il lavaggio e la disinfezione dei mezzi
adibiti al trasporto degli animali. Le spese
inerenti alle operazioni di lavaggio e di
disinfezione sono a carico dei gestori dei
mezzi di trasporto; le relative tariffe sono
fissate dalle autorità comunali interessate.
Il prefetto può altresì ordinare
l'esecuzione di quelle opere igieniche che
ritiene necessarie per il regolare
funzionamento dei mercati e delle fiere e
nel caso di mancata esecuzione dei lavori
dispone la sospensione dei detti mercati e
fiere.
Articolo 19
Gli animali condotti da altri comuni ai
mercati, alle fiere ed alle esposizioni
devono essere scortati dalla dichiarazione
di provenienza prevista dall'art. 31 del
presente regolamento, eventualmente
integrata dall'attestazione sanitaria di cui
al successivo art. 32.
Articolo 20
Dopo ogni mercato fiera o esposizione di
animali, i piazzali, i viali, le piattaforme
delle pese pubbliche ed ogni altro luogo in
cui si sono soffermati gli animali, nonché i
mezzi di attacco di questi devono essere a
cura del comune convenientemente puliti e
disinfettati.
In caso di constatazione di malattia
infettiva e diffusiva nei mercati, nelle
fiere ed esposizioni di animali, il
veterinario incaricato della vigilanza ne fa
denuncia al sindaco e provvede intanto
all'isolamento degli animali ammalati e di
quelli sospetti ed alla disinfezione dei
posti da essi occupati. Esegue un'accurata
inchiesta epizoologica circa l'origine della
malattia e la provenienza degli animali e ne
informa il sindaco che provvede a darne
segnalazione ai comuni interessati.
Il sindaco adotta immediatamente le misure
necessarie ad impedire la propagazione della
malattia e ne informa il prefetto.
Articolo 21
Quando sussiste il pericolo dell'insorgenza
o della propagazione di malattie infettive a
carattere particolarmente diffusivo, il
prefetto può disporre la sospensione, per il
tempo ritenuto necessario, di uno o più
mercati della provincia e può anche limitare
l'introduzione nei mercati a determinate
specie animali.
Allo stesso fine può ordinare che gli
animali da introdurre nei mercati siano
sottoposti, preventivamente ed in tempo
utile, a determinati trattamenti
profilattici.
Articolo 22
In ogni Prefettura devono essere tenuti
aggiornati il registro ed il calendario dei
mercati e delle fiere che hanno luogo nella
provincia.
A tale scopo i sindaci, entro il mese di
dicembre di ogni anno, trasmettono al
prefetto un elenco completo dei mercati e
delle fiere di animali, ricorrenti
nell'annata successiva.
Il veterinario provinciale esegue visite di
controllo sui mercati, sulle fiere ed
esposizioni di animali per accertare il
funzionamento dei servizi di vigilanza
zooiatrica e, se risultano deficienze,
propone al prefetto i provvedimenti atti ad
eliminarle.
Articolo 23
I pubblici abbeveratoi sono soggetti a
vigilanza veterinaria.
In caso di epizoozie l'autorità sanitaria,
tenuto conto delle condizioni locali, può
disciplinare o interdire il loro uso.
CAPO V
VIGILANZA SUI CONCENTRAMENTI DI ANIMALI E
SULLA RACCOLTA E LAVORAZIONE DEGLI AVANZI
ANIMALI
Articolo 24
Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i
seguenti impianti speciali adibiti al
concentramento di animali e che possono
costituire pericolo per la diffusione di
malattie infettive e diffusive:
a) ricoveri animali degli istituti per la
preparazione di prodotti biologici;
b) scuderie e annesse dipendenze degli
ippodromi;
c) canili e annesse dipendenze dei
cinodromi;
d) serragli e circhi equestri;
e) allevamenti di suini annessi a caseifici
o ad altri stabilimenti per la lavorazione
di prodotti alimentari ed allevamenti a
carattere industriale o commerciale che
utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi
provenienza;
f) canili gestiti da privati o da enti a
scopo di ricovero, di commercio o di
addestramento;
g) allevamenti industriali di animali da
pelliccia e di animali destinati al
ripopolamento di riserve di caccia;
h) giardini zoologici.
L'attivazione degli impianti di cui alle
lettere e), f), g), h), è subordinata a
preventivo nulla osta del prefetto, al quale
gli interessati devono rivolgere domanda.
Le installazioni suindicate devono
soddisfare alle esigenze igieniche ed essere
facilmente disinfettabili e dotate di
apposito locale o reparto di isolamento,
fatta eccezione degli impianti di cui alla
lettera d).
L'attivazione dei parchi quarantenari e di
acclimatazione per animali esotici è
subordinata a nulla osta dell'Alto
Commissario per l'igiene e la sanità
pubblica.
Articolo 25
Ai fini della profilassi delle epizoozie
sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli
stabilimenti che comunque utilizzano le
spoglie di animali, nonché le concerie, i
depositi di pelli, le colerie di sego e le
industrie che lavorano, allo stato grezzo,
sangue, budella, ossa, unghie, corna, lane,
crini, setole e peli.
La raccolta e la lavorazione dei suindicati
avanzi animali, se non effettuate nei
pubblici macelli, sono soggette a nulla osta
del prefetto, che lo rilascia, su domanda
degli interessati, ogni qualvolta il
veterinario provinciale accerta che gli
impianti dispongono di attrezzatura atta ad
impedire la diffusione delle malattie
infettive degli animali, direttamente o
mediante le acque di rifiuto.
Negli impianti di cui sopra è fatto divieto
di allevare animali.
È fatta salva ogni altra norma regolamentare
riguardante la vigilanza sanitaria sugli
stabilimenti e sulle industrie sopra
elencate.
CAPO VI
VIGILANZA SULLE STAZIONI DI MONTA, SUGLI
IMPIANTI PER LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE E
SUGLI AMBULATORI PER LA CURA DELLA STERILITÀ
DEGLI ANIMALI
Articolo 26
Le stazioni di monta pubblica devono
possedere i requisiti igienici ed i presidi
necessari a conseguire una efficace difesa
contro le malattie infettive e diffusive.
Esse sono soggette alla vigilanza del
veterinario comunale il quale deve annotare
su apposito registro le proprie osservazioni
e le disposizioni impartite per eliminare
gli eventuali inconvenienti.
Articolo 27
I conduttori delle stazioni di monta hanno
l'obbligo di denunciare qualunque
manifestazione sospetta presentata dai
riproduttori a carico dell'apparato genitale
e di sospenderne l'attività in attesa
dell'accertamento del veterinario comunale.
È fatto divieto di ammettere al salto le
femmine che vi siano state condotte
infruttuosamente per tre volte consecutive.
I conduttori delle stazioni di monta sono
tenuti a denunciare tali casi all'autorità
comunale per i necessari accertamenti da
parte del veterinario comunale.
Articolo 28
Quando nell'ambito di funzionamento di una
stazione di monta, nonostante l'applicazione
delle norme dell'articolo precedente, viene
rilevata una percentuale di casi di
infecondità superiore alla normale, il
veterinario comunale procede ad accurate
indagini per accertarne le cause. Dei
risultati delle medesime devono essere
informati il sindaco ed il veterinario
provinciale. Questi procede ad ulteriori
accertamenti e propone al prefetto, ove nel
caso, l'adozione di provvedimenti
integrativi avvalendosi di istituti e di
veterinari specializzati nella cura della
sterilità nonché degli impianti autorizzati
ad eseguire la fecondazione artificiale. Gli
interventi profilattici e curativi ordinati
nei casi di malattie a carattere diffusivo
della sfera genitale devono essere praticati
dal veterinario comunale o da altro
veterinario autorizzato dal veterinario
provinciale.
Il prefetto può disporre la chiusura
temporanea o definitiva delle stazioni di
monta pubblica qualora, per inosservanza
delle norme contenute nel presente Capo,
abbiano causato la diffusione di malattie.
Articolo 29
La fecondazione artificiale degli animali è
praticata dai veterinari negli appositi
impianti e, su autorizzazione del prefetto,
anche nelle stalle se ricorrono motivi
profilattici o particolari condizioni di
allevamento.
La vigilanza sullo stato sanitario dei
riproduttori funzionanti negli impianti di
fecondazione artificiale è affidata ai
veterinari comunali.
Detti riproduttori devono essere indenni da
malattie trasmissibili col salto e subire,
con esito favorevole, gli accertamenti
clinici e diagnostici previsti nel Titolo II
del presente regolamento, per la brucellosi,
la tubercolosi, la morva e la tricomoniasi.
Articolo 30
L'impianto degli ambulatori per la cura
della sterilità degli animali è subordinato
ad autorizzazione del prefetto che la
concede, su domanda degli interessati, ogni
qualvolta risulta dagli accertamenti del
veterinario provinciale che i locali e la
relativa attrezzatura soddisfano alle
esigenze tecniche ed igienico-sanitarie.
CAPO VII
TRASPORTO DEGLI ANIMALI, DEI PRODOTTI ED
AVANZI ANIMALI
Articolo 31
I capi delle stazioni ferroviarie e
tranviarie, le autorità portuali, i
direttori di aeroporto e gli esercenti
autotrasporti, prima di permettere il carico
degli equini, dei bovini, dei bufalini,
degli ovini, dei caprini, dei suini e degli
animali da cortile sui carri ferroviari,
sulle navi, sugli aeromobili e sugli
autoveicoli, con destinazione all'interno -
esclusi gli animali appartenenti alle forze
armate - devono esigere dallo speditore una
dichiarazione conforme al mod. n. 4 (1)
allegato al presente regolamento, contenente
l'indicazione esatta delle località di
provenienza e di destinazione degli animali
stessi, l'assicurazione che essi non sono
colpiti da divieto di spostamento e, nei
casi previsti dall'articolo 32,
l'attestazione veterinaria della loro
sanità, salvo il caso speciale di cui agli
artt. 14 e 34 del presente regolamento.
La dichiarazione firmata dall'interessato
viene redatta in due esemplari da
controfirmarsi entrambi dal capo stazione o
dall'autorità portuale o dal direttore di
aeroporto o dall'esercente autotrasporti che
la ricevono.
Un esemplare di detta dichiarazione viene
conservato per tre mesi nell'ufficio di
partenza a disposizione dell'autorità
sanitaria; l'altro deve essere allegato ai
documenti di spedizione sino alla località
di ultima destinazione, per ogni eventuale
richiesta.
I capi stazione, le autorità portuali, i
direttori di aeroporto, gli esercenti
autotrasporti, se la dichiarazione sopra
indicata non risulta conforme al vero, non
devono dare corso alla spedizione degli
animali ed informano il sindaco ed il
prefetto per i provvedimenti di competenza.
Per gli animali destinati all'alpeggio e per
quelli in importazione, esportazione o
transito valgono i documenti previsti nei
Capi VIII e IX del presente regolamento.
Gli esercenti autotrasporti o per essi i
conducenti degli autoveicoli devono
rilasciare agli speditori degli animali una
ricevuta da staccarsi da un bollettario a
madre e figlia conforme al mod. n. 5
allegato al presente regolamento. Le matrici
del bollettario devono essere conservate e
tenute a disposizione dell'autorità
sanitaria per il periodo di tre mesi.
(1) La dichiarazione di cui al presente
articolo deve essere, ora, conforme al
modello di cui all'allegato IV, d.p.r. 30
aprile 1996, n. 317, in virtù dell'art. 10,
d.p.r. 317/1996 citato.
Articolo 32
Quando si verificano malattie infettive a
carattere epizootico, il prefetto può
temporaneamente disporre con apposita
ordinanza l'obbligo della visita veterinaria
per determinate specie di animali da
trasportare a mezzo ferrovia, tranvia,
autoveicoli, navi od aeromobili, per
constatarne la sanità prima del carico.
Detta ordinanza deve essere resa di pubblica
ragione e comunicata all'Alto Commissariato
per l'igiene e la sanità pubblica, ai
prefetti delle province contermini, ai capi
compartimento delle Ferrovie dello Stato, ai
direttori degli Ispettorati compartimentali
della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione, alle autorità portuali ed
alle Direzioni civili di aeroporto.
Il carico e la spedizione vengono consentiti
soltanto nel caso in cui la visita riesca
favorevole per tutti gli animali e ciò deve
risultare da esplicita attestazione apposta
a tergo della dichiarazione di provenienza
fatta dallo speditore ai sensi dell'articolo
precedente.
Tale attestazione deve essere fatta dal
veterinario comunale o, in mancanza di
questi, da un veterinario autorizzato dal
prefetto; dai veterinari in servizio ai
porti ed agli aeroporti per le spedizioni
per via marittima o per via aerea.
Articolo 33
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità
pubblica, quando si manifesta una malattia
infettiva a carattere epizootico, può
emettere speciali ordinanze per la visita e
la successiva osservazione degli animali
trasportati con i mezzi indicati
nell'articolo precedente.
Articolo 34
Nel caso di spedizione di animali
provenienti dalle zone infette o da quelle
di protezione, consentita a norma dell'art.
14 del presente regolamento, i capi delle
stazioni ferroviarie e tranviarie, le
autorità portuali, i direttori di aeroporto
e gli esercenti autotrasporti devono apporre
a tergo dell'autorizzazione del prefetto
(mod. n. 2) le annotazioni prescritte e
segnalare telegraficamente l'avvenuta
spedizione al capo della stazione o
all'autorità portuale o alla Direzione
civile dell'aeroporto di destinazione per i
provvedimenti di competenza, compresa la
segnalazione all'autorità comunale
interessata. Gli esercenti autotrasporti
devono fare la detta segnalazione
direttamente all'autorità comunale.
Articolo 35
Lo speditore di animali equini, bovini,
bufalini, ovini, caprini e suini ha
l'obbligo di curare che nei carri ferroviari
e negli autoveicoli il numero dei capi
caricati sia proporzionato alla capienza del
veicolo in modo che gli animali non abbiano
a soffrire per eccesso di numero e che
comunque non vengano altrimenti esposti a
maltrattamenti o sofferenze.
Articolo 36
Chiunque intende esercitare il trasporto
degli animali equini, bovini, bufalini,
ovini, caprini, suini e degli animali da
cortile a mezzo di autoveicoli deve ottenere
l'autorizzazione dal prefetto della
provincia nel cui territorio trovasi la
rimessa automobilistica, facendo regolare
domanda nella quale deve indicare:
a) le proprie generalità ed il domicilio;
b) l'ubicazione dell'autorimessa di cui si
avvale per le operazioni di lavaggio e di
disinfezione;
c) il numero degli autoveicoli e dei
rimorchi destinati al trasporto degli
animali nonché la sigla della provincia ed
il numero di targa di ciascuno.
Nella domanda deve inoltre dichiarare che ha
ottemperato alle disposizioni riguardanti
l'autorizzazione alla circolazione ed
all'esercizio di tale trasporto.
Articolo 37
Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al
trasporto degli animali devono avere
pavimento e pareti ben connessi, lavabili e
disinfettabili e raccordati tra loro in modo
da impedire la fuoruscita dei liquami.
Quelli a furgone devono inoltre avere le
pareti provviste, a conveniente altezza, di
adeguate aperture per una sufficiente
aerazione.
Per il trasporto degli animali di piccola
taglia per i quali è possibile utilizzare
autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti,
il pavimento di detti piani deve essere
raccordato alle pareti in modo da impedire
la fuoruscita dei liquami.
Articolo 38
Il prefetto, prima di concedere
l'autorizzazione, fa accertare dal
veterinario provinciale se:
a) gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono
i requisiti di cui al precedente articolo;
b) l'esercente dispone di adatti mezzi per
le operazioni di pulizia, lavaggio e
disinfezione presso la propria autorimessa
ovvero presso altra convenientemente
attrezzata.
L'autorizzazione è valevole per un anno.
Articolo 39
I trasporti di merci effettuati a mezzo di
autoveicoli, in cui entrano a formare il
carico anche animali da cortile contenuti in
gabbie o ceste purché queste non superino
complessivamente la metà del carico totale,
sono esenti dall'osservanza delle
disposizioni contenute nei precedenti artt.
31, 36, 37 e 38.
È fatto obbligo in ogni caso, di provvedere
alla pulizia e disinfezione delle gabbie o
ceste nonché delle parti degli automezzi che
possono comunque essere state imbrattate da
materiali provenienti dagli animali
trasportati.
Articolo 40
I prodotti ed avanzi animali che non hanno
subito alcun trattamento possono essere
trasportati alla rinfusa in carri chiusi e,
ove non sia possibile, in carri aperti a
condizione che il carico sia totalmente
coperto con un telone imbevuto di adatta
soluzione disinfettante a sua volta protetto
dal normale copertone.
In tale caso le ossa e le unghie che non
risultano sgrassate e completamente
essiccate devono essere anche irrorate con
abbondante ed idonea soluzione
disinfettante.
Il trasporto degli animali morti, delle
carni, dei prodotti ed avanzi di animali
colpiti da malattie infettive deve farsi con
l'osservanza di particolari cautele intese
ad impedirne la diffusione.
CAPO VIII
SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI PER RAGIONI DI
PASCOLO. ALPEGGIO. TRANSUMANZA. PASCOLO
VAGANTE
Articolo 41
Chiunque intende trasferire bestiame nei
pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve
farne domanda, almeno 15 giorni prima della
partenza, al sindaco del comune ove il
bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6
allegato al presente regolamento, indicando
altresì i pascoli di cui dispone per il
periodo di alpeggio o transumanza.
Il sindaco, valendosi del tagliando unito
alla domanda, informa subito il comune di
destinazione della data approssimativa di
arrivo degli animali in quel territorio.
Se lo spostamento avviene nell'ambito dello
stesso comune è sufficiente che
l'interessato ne dia preventiva
comunicazione all'autorità comunale ai fini
dell'adozione delle eventuali misure di
polizia veterinaria.
Articolo 42
Gli animali che si spostano per l'alpeggio o
per la transumanza (monticazione) devono
essere visitati dal veterinario comunale
entro i tre giorni precedenti la partenza.
Il veterinario comunale, in seguito al
risultato favorevole della visita, rilascia
il certificato di origine e di sanità
conforme al mod. n. 7 allegato al presente
regolamento.
I prefetti delle province interessate
provvedono ad istituire posti di controllo
sanitario nelle località di transito
obbligato per il bestiame che non viene
trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o
autoveicoli. L'esito del controllo viene
annotato sul certificato di origine e di
sanità dal veterinario comunale o dal
veterinario incaricato del servizio dal
prefetto.
I certificati devono essere consegnati, non
più tardi del giorno successivo a quello
dell'arrivo a destinazione, all'autorità
comunale del luogo.
Il bestiame sui pascoli montani deve essere
sottoposto a periodici controlli sanitari da
parte del veterinario comunale, il quale,
occorrendo, provvede anche a praticare i
trattamenti immunizzanti che fossero resi
obbligatori.
Per il ritorno del bestiame alle sedi
invernali (demonticazione) sono validi gli
stessi certificati rilasciati per la
monticazione sempreché non intervengano
contrari motivi sanitari. A tale scopo i
certificati, muniti del visto dell'autorità
comunale, devono essere restituiti agli
interessati entro tre giorni precedenti la
partenza.
Articolo 43
Per il pascolo vagante delle greggi viene
rilasciato ai pastori, dai comuni di loro
residenza, uno speciale libretto conforme al
mod. n. 8 allegato al presente regolamento,
nel quale, oltre l'indicazione precisa del
territorio in cui è autorizzato il pascolo,
devono essere annotati gli esiti degli
accertamenti diagnostici nonché i
trattamenti immunizzanti ed antiparassitari
ai quali il gregge è stato sottoposto.
Qualsiasi spostamento del gregge entro i
confini del territorio comunale deve essere
preventivamente autorizzato dalla competente
autorità comunale che lo concede ove ne sia
riconosciuta la necessità e sempreché
l'interessato dimostri che dispone di
pascolo nella località nella quale intende
spostare il gregge.
Per gli spostamenti fuori del comune di
residenza l'interessato - valendosi del mod.
numero 8-A unito al libretto - deve
presentare, almeno 15 giorni prima della
partenza, domanda al sindaco del comune di
destinazione che, accertata la disponibilità
di pascolo, autorizza l'introduzione del
gregge nel comune stesso ove non ostino
motivi di polizia veterinaria, dandone
comunicazione al sindaco del comune in cui
trovasi il gregge da spostare. Questi
provvede a trascrivere gli estremi
dell'autorizzazione sul libretto indicando
altresì la via da percorrere, il mezzo col
quale si effettua lo spostamento e la data
entro la quale il gregge deve raggiungere il
pascolo di destinazione.
Per ogni successivo spostamento deve essere
presentata nuova domanda.
Nel caso in cui il gregge sia stato spostato
senza regolare autorizzazione, il prefetto,
indipendentemente dal procedimento penale,
può disporre il ritorno del gregge al comune
di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro,
e sotto scorta, qualora non sia possibile
provvedere per altro pascolo nella zona.
L'onere relativo è a carico del
contravventore.
Le modalità sopra indicate regolano anche lo
spostamento del gregge vagante che fosse
condotto in transumanza e pertanto il
libretto sostituisce la domanda ed i
certificati di cui ai precedenti artt. 41 e
42.
Articolo 44
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità
pubblica può disporre con apposita ordinanza
che gli animali che vengono spostati per
l'alpeggio o per la transumanza siano
sottoposti a determinati trattamenti
immunizzanti.
CAPO IX
VIGILANZA AI CONFINI, AI PORTI ED AGLI
AEROPORTI. IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E
TRANSITO DEGLI ANIMALI, DELLE CARNI, DEI
PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI. ALPEGGIO E
TRAFFICO NELLE ZONE DI CONFINE
Articolo 45
Agli effetti del disposto dell'art. 32 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
la visita sanitaria degli animali in
importazione, esportazione o transito e
delle carni, dei prodotti ed avanzi animali
in importazione è fatta da veterinari di
Stato o a ciò delegati dallo Stato, nelle
stazioni di confine, nei porti e negli
aeroporti designati dall'Alto Commissariato
per l'igiene e la sanità pubblica e secondo
gli orari stabiliti dai prefetti.
I predetti veterinari, presa visione dei
certificati di origine e di sanità che
devono scortare gli animali, le carni ed
eventualmente gli altri prodotti animali,
procedono a riconoscerne lo stato sanitario,
notando il risultato della visita e
l'ammontare dei diritti fissi relativi sopra
il modulo speciale di lasciapassare (all.
modello n. 9), che viene da essi consegnato
agli uffici di dogana.
Nei casi di mancanza dei certificati di
origine e di sanità oppure qualora questi
siano riconosciuti irregolari o scaduti, i
veterinari ne danno immediata notizia
oltreché al prefetto, all'Alto Commissariato
per l'igiene e la sanità pubblica per le
determinazioni del caso.
Gli uffici di dogana non possono far
proseguire gli animali in importazione,
esportazione o transito e le carni, i
prodotti ed avanzi animali in importazione
se non dopo aver ricevuto il lasciapassare
attestante l'esito favorevole della visita.
I certificati di origine e di sanità devono
essere vistati dai veterinari addetti agli
uffici di confine, di porto e di aeroporto,
all'atto della visita e scortare gli animali
ed i prodotti sino a destinazione.
Per gli animali che si importano
temporaneamente i certificati di origine e
di sanità possono servire per la
riesportazione degli animali stessi e devono
pertanto essere allegati alle bollette
doganali.
Articolo 46
Nei casi accertati o sospetti di malattie
infettive o di morte, non riferibili a cause
comuni, negli animali in importazione o
transito, quando non sia possibile
respingerli, gli uffici veterinari di
confine, di porto e di aeroporto adottano le
misure necessarie informandone di urgenza
oltre il prefetto, l'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanità pubblica per i
necessari provvedimenti.
Quando casi di malattie infettive o di morte
si riscontrano tra gli animali in
esportazione, i predetti uffici ne informano
il prefetto che dispone i relativi
provvedimenti.
Articolo 47
Allorché una malattia infettiva viene
constatata in un paese estero e ne deriva
possibilità di contagio, l'Alto
Commissariato per la igiene e la sanità
pubblica ordina le misure proibitive o
restrittive atte a proteggere il territorio
nazionale.
Articolo 48
L'importazione dall'estero degli animali,
delle carni dei prodotti ed avanzi animali
da paesi con i quali esistono speciali
convenzioni veterinarie è disciplinata dalle
norme stabilite nelle convenzioni stesse.
Per le provenienze da paesi con i quali non
esistono convenzioni, e per i quali non sono
in vigore divieti o limitazioni, si
osservano le norme stabilite dagli articoli
seguenti.
Articolo 49
L'importazione degli animali ruminanti e
suini è subordinata ad apposita
autorizzazione, da concedersi di volta in
volta dall'Alto Commissariato per l'igiene e
la sanità pubblica su domanda inoltrata
dagli interessati per il tramite della
Prefettura della provincia cui gli animali
sono destinati.
L'importazione è consentita alle seguenti
condizioni:
a) che gli animali siano scortati da
certificati di origine e di sanità
rilasciati dalle autorità del paese di
provenienza. Detti certificati devono
portare l'indicazione della località di
provenienza e di quella di destinazione e
portare la dichiarazione di un veterinario
di Stato o a ciò delegato dallo Stato
attestante che gli animali dimorano da
almeno 30 giorni in località nella quale,
entro il raggio di 20 chilometri, non si
sono verificati durante lo stesso periodo di
tempo casi di malattie infettive
trasmissibili alla specie di animali cui i
certificati si riferiscono, e che gli
animali sono stati visitati non prima del
giorno precedente a quello della partenza e
riconosciuti sani.
I certificati possono essere cumulativi
purché contengano le indicazioni relative al
numero, specie, razza e categoria degli
animali e purché questi appartengano alla
stessa specie, provengano dalla stessa
località e siano diretti allo stesso
destinatario. Quando gli animali da
importare devono essere caricati su più
carri ferroviari o autoveicoli è necessario
che detti animali siano scortati da un
certificato per ogni carro o autoveicolo.
La validità dei certificati è fissata in 6
giorni e può essere prorogata in seguito a
nuova visita. Se la validità viene a scadere
durante il viaggio i certificati sono
ritenuti validi sino all'arrivo degli
animali al confine o al porto.
In caso di manifestazione nei paesi di
provenienza degli animali di malattie
infettive che non comportano divieto di
importazione, l'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanità pubblica può disporre
che detti certificati siano integrati da una
dichiarazione attestante che gli animali
sono stati sottoposti a speciali trattamenti
immunizzanti o ad accertamenti diagnostici;
b) che i certificati di origine e di sanità
che scortano i suini siano integrati da una
dichiarazione attestante che gli animali
sono stati allegati in regioni nel cui
territorio non si sono verificati da almeno
3 anni casi di trichinosi;
c) che gli animali risultino sani alla
visita sanitaria al confine, al porto o
all'aeroporto attraverso il quale avviene
l'importazione;
d) che al confine, al porto o all'aeroporto
i bovini non inoltrati direttamente ai
macelli subiscano la prova della tubercolina
con esito negativo ed i bovini, gli ovini ed
i caprini da riproduzione subiscano idonee
prove diagnostiche per la brucellosi, pure
con esito negativo. Dall'applicazione di
dette norme sono esenti gli animali che, per
speciali accordi intervenuti, sono scortati
da un certificato attestante che hanno
subìto tali prove diagnostiche con esito
negativo nel paese di origine;
e) che i suini siano sottoposti a speciale
marcatura al momento dell'importazione sotto
controllo veterinario. Quando particolari
condizioni lo richiedono, la marcatura può
essere resa obbligatoria anche per gli
animali di altre specie.
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
(1) Comma abrogato dall'art. 26, n. 5, l.
30 aprile 1976, n. 397.
Articolo 50
L'importazione degli equini è subordinata
alla preventiva autorizzazione prevista dal
1º comma dell'articolo precedente ed è
consentita alle condizioni stabilite dalle
lettere a), c) ed e) dello stesso articolo.
La visita sanitaria, da eseguirsi al
confine, al porto o all'aeroporto, deve
essere integrata dall'esecuzione della prova
della malleina con esito negativo. Dalla
applicazione di detta norma sono esenti gli
animali che, per speciali accordi
intervenuti, sono scortati da un certificato
attestante che hanno subìto tale prova
diagnostica con esito negativo nel paese di
origine.
I cavalli importati temporaneamente per
manifestazioni ippico-sportive sono esenti
dalla preventiva autorizzazione e dalla
prova della malleina. In luogo dei normali
certificati di origine e di sanità detti
cavalli possono essere scortati da
certificati rilasciati dalle Federazioni
sport equestri competenti e da una
dichiarazione rilasciata da un veterinario
di Stato del paese di ultima provenienza,
attestante la sanità dell'animale.
Articolo 51
L'importazione del pollame e degli altri
animali da cortile è consentita a condizione
che siano scortati dai certificati di
origine e di sanità previsti dal precedente
art. 49, lettera a), tenendo presente che i
termini ivi fissati sono ridotti da 30 a 15
giorni.
Gli animali inoltre devono essere
riconosciuti sani alla visita sanitaria al
confine, al porto o all'aeroporto.
Le uova da cova, per essere ammesse
all'importazione, devono essere scortate da
un certificato attestante che provengono da
allevamenti indenni da pullorosi.
Articolo 52
I cani ed i gatti sono ammessi
all'importazione purché scortati da
certificati di origine e di sanità portanti
l'attestazione di un veterinario di Stato o
a ciò delegato dallo Stato che gli animali
provengono da località nella quale non si
sono verificati casi di rabbia da almeno 6
mesi. Devono inoltre subire, con esito
favorevole, la visita sanitaria al confine,
al porto o all'aeroporto.
La selvaggina viva ed i volatili destinati
alle riserve di caccia sono ammessi
all'importazione, quando non esistono
speciali divieti o limitazioni, purché
scortati da certificati di origine e di
sanità portanti l'attestazione di un
veterinario di Stato o a ciò delegato dallo
Stato che il paese di provenienza è indenne
da tularemia e da altre malattie infettive
trasmissibili alla specie di animali cui i
certificati si riferiscono. Devono subire
inoltre con esito favorevole la visita
sanitaria al confine, al porto o
all'aeroporto.
Alle stesse condizioni sono ammessi
all'importazione anche gli animali da
pelliccia appartenenti a specie non
esotiche.
Gli animali esotici sono ammessi
all'importazione previo favorevole controllo
sanitario purché provenienti da paesi per i
quali non sono in vigore divieti o
limitazioni disposti a norma del precedente
art. 47 e purché scortati da certificati di
origine e di sanità. I certificati che
scortano i ruminanti e i suini provenienti
da parchi e giardini zoologici situati in
paesi per i quali non sono in vigore divieti
o limitazioni, devono portare anche una
dichiarazione dei rispettivi direttori
attestante che gli animali sono nati o hanno
dimorato per non meno di 6 mesi in detti
parchi o giardini zoologici. I certificati
che scortano i pappagalli ed eventualmente
gli altri volatili recettivi alla psittacosi
devono attestare che il paese di provenienza
è indenne da tale malattia.
Le api sono ammesse all'importazione su
presentazione di un certificato di origine e
di sanità portante l'attestazione di un
veterinario di Stato o a ciò delegato dallo
Stato che in un raggio di 5 chilometri
dall'apiario di provenienza non sono state
constatate malattie delle api da almeno 6
mesi, e previo favorevole controllo
sanitario.
I pesci destinati al ripopolamento delle
acque interne sono ammessi all'importazione
previo favorevole controllo sanitario.
Articolo 53
Le carni fresche, refrigerate, congelate,
salate, affumicate, insaccate, in scatola o
in altro modo preparate, le conserve di
carne, i brodi e gli estratti di carne, i
lardi, le pancette e le guance suine, lo
strutto e gli altri grassi animali per uso
alimentare allo stato naturale o fusi,
nonché i volatili da cortile, i conigli e la
selvaggina uccisi, per essere ammessi
all'importazione, devono essere scortati da
certificati di origine e di sanità portanti
l'attestazione di un veterinario di Stato o
a ciò delegato dallo Stato che le carni e
gli altri prodotti di cui sopra sono sani ed
atti incondizionatamente alla alimentazione
umana e che provengono da animali
riconosciuti sani prima della macellazione.
Nei certificati che scortano le carni suine,
i lardi ed i preparati di carne suina,
eccettuati quelli cotti, deve essere
specificato che provengono da suini allevati
in regioni nel cui territorio non si sono
verificati da almeno 3 anni casi di
trichinosi e che sono stati sottoposti ad
esame trichinoscopico con esito negativo.
Le carni e gli altri prodotti sopra elencati
devono corrispondere ai requisiti prescritti
in materia dalle norme vigenti nella
Repubblica e subire con esito favorevole, la
visita sanitaria al confine, al porto o
all'aeroporto.
[L'importazione delle carni equine, canine e
feline fresche, refrigerate, congelate o
comunque preparate, è vietata] (1).
(1) Disposizione abrogata dall'art. 26, l.
29 novembre 1971, n. 1073.
Articolo 54
Il pesce e gli altri prodotti alimentari
della pesca freschi, refrigerati o
congelati, di provenienza estera, sono
ammessi all'importazione previa favorevole
visita sanitaria al confine, al porto o
all'aeroporto.
Alle stesse condizioni è consentita
l'importazione del pesce secco, salato o
affumicato.
Il pesce e gli altri prodotti alimentari
della pesca, conservati in scatola o altro
recipiente, sono ammessi all'importazione
previo favorevole controllo sanitario. I
recipienti devono portare le indicazioni
prescritte dalle norme vigenti in materia
nella Repubblica ed i prodotti essere
scortati da certificati di origine e di
sanità muniti del visto dell'autorità
governativa del paese di origine. Detti
certificati devono attestare che i prodotti
sono stati lavorati in condizioni di
salubrità e sottoposti ad efficace processo
di sterilizzazione o ad altro processo di
conservazione riconosciuto idoneo.
Articolo 55
Le quantità sino a 5 chilogrammi di carni e
di prodotti della pesca, dei quali è
consentita l'importazione ai sensi dei
precedenti artt. 53 e 54, possono essere
introdotte senza presentazione di
certificato di origine e di sanità e senza
sottostare alla visita sanitaria ed alle
altre formalità prescritte, quando sono
importate direttamente dai viaggiatori o
spedite a mezzo pacco postale o ferroviario
con destinazione a privati per uso personale
e non di commercio
Articolo 56
Le pelli secche o salate secche, le budella
e le vesciche secche, i cagli secchi, il
sangue, le unghie, le ossa e gli avanzi
animali in genere allo stato secco, le lane
lavate, le farine di pesce, i grassi fusi
per uso industriale non alimentare sono
ammessi all'importazione da qualunque
provenienza senza obbligo di presentazione
di certificati di origine e di sanità,
previo favorevole controllo sanitario.
Le pelli, le budella e le vesciche in
salamoia sono ammesse all'importazione da
qualunque provenienza, purché scortate da
certificati di origine e di sanità portanti
l'attestazione di un veterinario di Stato o
a ciò delegato dallo Stato che i detti
prodotti sono stati sottoposti a salagione
ad umido per almeno 30 giorni.
Sono altresì ammessi all'importazione da
qualunque provenienza le setole, i crini, i
peli, le piume, le farine di carne, di ossa
e di sangue per uso zootecnico, purché
abbiano subìto un trattamento di
sterilizzazione riconosciuto idoneo agli
effetti della profilassi veterinaria. Il
trattamento subìto deve risultare da
certificati di origine e di sanità
rilasciati nei modi sopraindicati. Per le
pelli sottoposte ad un trattamento di
sterilizzazione il certificato è richiesto
soltanto se non sono allo stato di
secchezza.
Articolo 57
Sono ammessi all'importazione, purché
provenienti da paesi per i quali non sono in
vigore divieti o limitazioni, le pelli
fresche o salate fresche, nonché le budella,
le vesciche e i cagli freschi o salati
freschi.
Detti prodotti devono essere scortati da
certificati di origine e di sanità portanti
l'attestazione di un veterinario di Stato o
a ciò delegato dallo Stato che provengono da
animali indenni da malattie infettive e
diffusive.
Le lane sucide sono ammesse all'importazione
senza obbligo di certificato di origine e di
sanità, purché da altri documenti di scorta
risulti la provenienza da paesi per i quali
non sono in vigore divieti o limitazioni.
Le pelli fresche degli animali macellati a
bordo delle navi sono ammesse
all'importazione su presentazione di una
dichiarazione del comandante della nave
attestante che provengono da animali
imbarcati in porti di paesi per i quali non
sono in vigore divieti o limitazioni.
Articolo 58
L'esportazione all'estero degli animali
delle specie bovina, bufalina, ovina,
caprina, suina, equina e degli animali da
cortile, dei prodotti ed avanzi animali
verso paesi con i quali esistono speciali
convenzioni veterinarie è disciplinata dalle
norme stabilite nelle convenzioni stesse.
Per le destinazioni verso i paesi con i
quali non esistono convenzioni, salvo che
disposizioni dei paesi stessi non richiedano
diversamente, si osservano le norme
stabilite dai successivi artt. 59 e 60.
Articolo 59
Gli animali da esportare delle specie
indicate nel precedente articolo devono
essere scortati da certificati di origine e
di sanità, conformi al mod. n. 10 allegato
al presente regolamento, rilasciati da un
veterinario di Stato o a ciò delegato dallo
Stato ed attestanti che gli animali dimorano
da almeno 30 giorni in località nella quale,
entro il raggio di 20 chilometri, non si
sono verificati da almeno 30 giorni casi di
malattie infettive e diffusive trasmissibili
alla specie di animali cui i certificati si
riferiscono e che gli animali sono stati
visitati non prima del giorno precedente a
quello della partenza e riconosciuti sani.
Per gli animali da cortile i termini
suindicati sono ridotti da 30 a 15 giorni.
I certificati possono essere cumulativi
purché contengano le indicazioni relative al
numero, specie, razza e categoria degli
animali e purché questi appartengano alla
stessa specie, provengano dalla stessa
località e siano diretti allo stesso
destinatario. Quando gli animali da
esportare devono essere caricati su più
carri ferroviari o autoveicoli è necessario
che siano scortati da un certificato per
ogni carro o autoveicolo.
La validità dei certificati è fissata in 6
giorni e può essere prorogata in seguito a
nuova visita.
Allorché per l'esportazione di animali di
altre specie vengono richiesti certificati
di origine e di sanità, essi devono essere
rilasciati da un veterinario di Stato o a
ciò delegato dallo Stato o compilati secondo
le norme in vigore nei paesi di
destinazione.
I cavalli destinati alle manifestazioni
ippicosportive all'estero quando dai paesi
di destinazione non sia richiesto
diversamente anziché dai prescritti
certificati di origine e di sanità possono
essere scortati da certificati rilasciati
dalla Federazione italiana sport equestri
con la dichiarazione di un veterinario di
Stato o a ciò delegato dallo Stato
attestante la sanità degli animali.
Tutti gli animali in esportazione devono
subire, con esito favorevole, la visita
sanitaria al momento di uscita dal
territorio della Repubblica.
Articolo 60
I certificati di origine e di sanità per
l'esportazione all'estero di carni, di
prodotti ed avanzi animali e di materie ed
oggetti atti alla propagazione delle
malattie infettive degli animali devono
essere rilasciati da un veterinario di Stato
o a ciò delegato dallo Stato e compilati
secondo le norme in vigore nei paesi di
destinazione.
Articolo 61
Il transito degli animali attraverso il
territorio nazionale con diretta
destinazione ad altri paesi, quando non
esistono speciali convenzioni veterinarie, è
consentito dall'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanità pubblica, su richiesta
delle competenti autorità del paese di
destinazione, con l'osservanza di norme da
stabilirsi di volta in volta, e sempreché
provengano da paese per il quale non sono in
vigore divieti o limitazioni. In ogni caso
gli animali devono essere scortati da
certificati di origine e di sanità sui quali
il veterinario di Stato, all'atto della
visita al confine, al porto o all'aeroporto
di entrata nel territorio della Repubblica,
deve apporre il proprio visto.
Nessuna formalità è richiesta per il
transito delle carni, dei prodotti ed avanzi
animali, purché provenienti da paesi per i
quali non sono in vigore divieti o
limitazioni.
Articolo 62
Gli animali condotti all'alpeggio
dall'estero all'interno e viceversa nelle
zone di confine, devono essere scortati da
certificati di origine e di sanità, subire
la visita sanitaria, con esito favorevole,
al confine e sottostare alle altre misure
sanitarie che possono essere prescritte,
salvo che speciali convenzioni o accordi non
dispongano diversamente.
Le stesse disposizioni sono applicabili al
movimento giornaliero di animali
appartenenti agli abitanti delle zone di
confine, effettuato nelle due direzioni per
pascolo, lavori agricoli o trasporti in
genere.
CAPO X
DISINFEZIONI
Articolo 63
Le disinfezioni nei casi previsti dal
presente regolamento o comunque disposte
dalle autorità sanitarie devono eseguirsi
sotto la vigilanza dei veterinari comunali
o, in mancanza di essi, di altri veterinari
all'uopo incaricati dai sindaci.
Le disinfezioni nelle stazioni di confine,
nei porti e negli aeroporti sono eseguite
sotto la vigilanza dei veterinari incaricati
del servizio ai sensi del precedente art.
45.
Articolo 64
Le amministrazioni ferroviarie e tranviarie
devono far pulire, lavare e disinfettare,
con le modalità stabilite dall'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica, i carri che hanno servito al
trasporto di animali, di prodotti ed avanzi
animali, di regola entro 24 ore dallo
scarico.
Se non è possibile eseguire le predette
operazioni nella stazione di arrivo, i carri
devono essere piombati e spediti ad una
stazione vicina dotata dei necessari
impianti.
A cura delle stesse amministrazioni
ferroviarie e tranviarie, devono essere
puliti, lavati e disinfettati i piani
caricatori ed ogni altro luogo di sosta o di
passaggio degli animali nonché i ponti
mobili e tutti gli attrezzi che hanno
servito al carico ed allo scarico.
Per le navi che hanno trasportato animali
devono provvedere alle operazioni di
lavaggio e di disinfezione i comandanti
delle navi stesse. Per gli aeromobili devono
provvedere le società esercenti le linee di
navigazione aerea.
Gli autoveicoli che hanno trasportato
animali devono essere puliti, lavati e
disinfettati subito dopo eseguito lo
scarico. Se nel luogo ove questo avviene non
esistono adeguati mezzi per compiere le
dette operazioni, l'autoveicolo deve essere
condotto a vuoto alla propria autorimessa o
ad altra convenientemente attrezzata o nei
posti di disinfezione stabiliti dai comuni
presso i mercati o i pubblici macelli.
Gli autoveicoli non disinfettati devono
portare all'esterno un cartello bianco con
la scritta «da disinfettare». A comprovare
l'avvenuta disinfezione viene applicato
sugli autoveicoli un cartello giallo con la
scritta «disinfettato» e sul quale devono
essere apposti la data ed il timbro
dell'impresa che ha eseguito l'operazione.
La disinfezione degli autoveicoli, nei casi
in cui ricorrono le circostanze previste
dall'art. 32 del presente regolamento, deve
essere eseguita prima del carico sotto la
vigilanza del servizio veterinario comunale.
L'incaricato della vigilanza deve apporre
sul cartello con la scritta «disinfettato»
il bollo del comune, la data e la propria
firma.
Nei casi di trasporti di animali infetti, in
prova delle avvenute disinfezioni, il
veterinario incaricato della vigilanza su
tale servizio redige apposito verbale
conforme al mod. 11 allegato al presente
regolamento.
CAPO XI
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI,
DELLE INOCULAZIONI DIAGNOSTICHE E DELLA
PRODUZIONE DEI VIRUS
Articolo 65
I trattamenti immunizzanti con sieri,
vaccini, virus e prodotti similari nonché le
inoculazioni diagnostiche, devono essere
eseguiti da veterinari.
I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni
diagnostiche previsti come obbligatori dal
presente regolamento o resi obbligatori dal
prefetto in esecuzione delle disposizioni
del regolamento stesso, devono essere
eseguiti dai veterinari comunali o da
veterinari appositamente autorizzati dal
prefetto.
Per quelli facoltativi da praticarsi su
richiesta dei privati non occorre preventiva
autorizzazione prefettizia, salvo le
limitazioni previste nel Titolo II del
presente regolamento sull'impiego di
determinati prodotti per la profilassi della
peste suina, della brucellosi e del vaiolo
ovino.
Gli animali trattati non possono essere
trasferiti dai ricoveri o dai pascoli sino a
quando non hanno conseguito un'efficace
protezione immunitaria.
Di tutti i dati riguardanti i trattamenti
immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche
eseguiti dai veterinari liberi esercenti
deve essere data comunicazione al
veterinario comunale che è tenuto a
trasmetterli al veterinario provinciale,
unitamente a quelli relativi ai trattamenti
da lui stesso eseguiti, valendosi del mod.
n. 12 allegato al presente regolamento.
Articolo 66
L'inoculazione di animali con virus
dell'afta epizootica, della peste suina e
del vaiolo ovino, allo scopo di preparare
prodotti immunizzanti, deve essere
autorizzata dall'Alto Commissario per
l'igiene e la sanità pubblica ed eseguita
sotto il controllo del veterinario
provinciale.
L'importazione e l'impiego, anche a solo
scopo sperimentale, di virus e di
microrganismi patogeni in genere agenti di
malattie esotiche sono parimenti soggetti a
preventiva autorizzazione dell'Alto
Commissario.
CAPO XII
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA LOTTA
CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
DEGLI ANIMALI
Articolo 67
Per la lotta contro le malattie infettive e
diffusive degli animali i veterinari
provinciali e comunali si avvalgono
dell'opera degli Istituti zooprofilattici
sperimentali e, occorrendo, di quella dei
Laboratori provinciali d'igiene e
profilassi; possono altresì richiedere la
consulenza delle Facoltà di medicina
veterinaria.
Per la lotta contro le malattie delle api e
dei pesci si avvalgono anche,
rispettivamente, degli Istituti
specializzati in apicoltura e degli
Stabilimenti ittiogenici competenti per
territorio.
Gli Istituti zooprofilattici sperimentali
svolgono la loro azione sotto la vigilanza e
le direttive dell'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanità pubblica. Per quanto
riguarda l'attività diagnostica e
l'assistenza tecnica nei confronti delle
malattie infettive e diffusive i detti
Istituti prestano la loro opera
gratuitamente.
Articolo 68
Il veterinario provinciale ai fini della
profilassi di determinate malattie può
ordinare, previa disposizione o
autorizzazione del Ministro per la sanità,
l'applicazione di particolari misure atte a
proteggere gli allevamenti indenni o
conseguire il risanamento di quelli infetti.
Il Ministro per la sanità può predisporre
piani di profilassi e di risanamento da
applicare su tutto o parte del territorio
nazionale includendovi l'obbligo del
censimento degli allevamenti e del
patrimonio animale da eseguirsi secondo le
modalità e i criteri che dovranno all'uopo
essere impartiti.
Il Ministro per la sanità può altresì
disporre, qualora lo ritenga indispensabile
ai fini della eradicazione di determinate
malattie, che le carni giudicate atte al
consumo umano siano sottoposte a determinati
processi di lavorazione e di conservazione
per renderle sicuramente innocue nei
riguardi della diffusione delle malattie
medesime. Allo stesso scopo, il Ministro per
la sanità può disporre che vengano
sottoposti a particolari trattamenti i
prodotti e gli avanzi animali, non destinati
all'alimentazione dell'uomo e per i quali
sia stata disposta la distruzione (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 3, l.
23 gennaio 1968, n. 34.
Articolo 69
Gli allevamenti nei quali vengono attuati
piani organici di risanamento basati sulla
formazione di nuclei indenni, secondo metodi
e modalità approvati dall'Alto Commissariato
per l'igiene e la sanità pubblica, devono
essere inscritti in uno speciale registro da
tenersi dal veterinario provinciale presso
le singole Prefetture.
Agli allevamenti riconosciuti indenni dalla
malattia considerata, e per i singoli
animali a questi appartenenti, viene
rilasciata speciale attestazione da parte
del veterinario provinciale.
Articolo 70
L'indennità da corrispondere ai proprietari
degli animali abbattuti ai sensi dell'art.
265 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, è fissata dal prefetto nello stesso
decreto con il quale ordina l'abbattimento,
in base alla proposta contenuta nella
relazione tecnica del veterinario
provinciale e dalla quale, oltre alla
necessità dell'abbattimento, deve risultare
anche il valore da attribuirsi a ciascun
animale. Il prefetto provvede quindi
all'invio degli atti all'Alto Commissariato
per l'igiene e la sanità pubblica per il
pagamento della quota a carico dello Stato,
e di copia del decreto di abbattimento e di
liquidazione dell'indennità stessa
all'amministrazione provinciale per il
pagamento della quota di sua spettanza.
TITOLO II
NORME SANITARIE SPECIALI CONTRO LE MALATTIE
INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI
CAPO I
AFTA EPIZOOTICA
Articolo 71
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 18,
d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229.
Articolo 72
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r.
1º marzo 1992, n. 229.
Articolo 73
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r.
1º marzo 1992, n. 229.
Articolo 74
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 18,
d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229.
CAPO II
PESTE BOVINA
Articolo 75
Il sindaco, ricevuta la denuncia di peste
bovina, dispone per l'adozione d'urgenza dei
provvedimenti necessari; ne informa
telegraficamente il prefetto che, a sua
volta, ne dà immediata comunicazione
all'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanità pubblica.
Il prefetto, a norma di quanto disposto
dall'ultimo comma dell'art. 11 e dall'art.
13 del presente regolamento, emana
l'ordinanza di zona infetta e di protezione.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 265 del
testo unico delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
ordina, sotto la direzione e la vigilanza
del veterinario provinciale, l'immediato
abbattimento sul posto:
a) degli animali ammalati;
b) degli animali sospetti di malattia;
c) degli animali che, pure non avendo avuto
contatto diretto con ammalati o sospetti,
sono stati comunque esposti a pericolo di
contaminazione.
Sono vietati lo scioglimento e
l'utilizzazione di qualsiasi parte degli
animali morti per peste bovina e di quelli
abbattuti di cui alla lett. a) e b) che
devono essere distrutti a norma
dell'articolo 10, lett. e), del presente
regolamento.
Le carni ed i visceri degli animali di cui
alla lett. c) possono essere utilizzati per
l'alimentazione, previa ispezione sanitaria,
secondo le disposizioni vigenti in materia.
La misura dell'indennità di abbattimento per
gli animali di cui alla lett. c) deve essere
calcolata tenendo conto dell'utile ricavato
dal proprietario per la vendita delle carni
e delle pelli.
Il provvedimento prefettizio di zona infetta
può essere revocato, con le modalità
stabilite dall'art. 16 del presente
regolamento, soltanto dopo trascorsi 60
giorni dall'ultimo caso di morte o di
abbattimento degli animali ammalati o
sospetti.
CAPO III
PLEURO-POLMONITE ESSUDATIVA CONTAGIOSA DEI
BOVINI
Articolo 76
Il sindaco, ricevuta la denuncia di
pleuropolmonite essudativa contagiosa dei
bovini, dispone per l'adozione d'urgenza dei
provvedimenti necessari; ne informa
telegraficamente il prefetto che, a sua
volta, ne dà immediata comunicazione
all'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanità pubblica.
Il prefetto, a norma di quanto disposto
dall'ultimo comma dell'art. 11 e dall'art.
13 del presente regolamento, emana
l'ordinanza di zona infetta e di protezione.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 265 del
testo unico delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
dispone l'abbattimento sul posto dei bovini
ammalati e sospetti di malattia, nonché,
quando la misura è ritenuta necessaria ai
fini della sicura estinzione del focolaio,
di quelli sospetti di contaminazione.
Gli animali morti in seguito alla malattia e
le carni dichiarate non commestibili debbono
essere distrutti a norma dell'art. 10, lett.
e), del presente regolamento. Le pelli
possono essere utilizzate dopo essere state
sottoposte ad un trattamento disinfettante
di riconosciuta efficacia.
Articolo 77
Gli animali sospetti di contaminazione, che
non siano stati abbattuti a norma del 2º
comma dell'articolo precedente, devono
essere isolati e sequestrati per un periodo
non inferiore a 6 mesi sotto vigilanza del
veterinario comunale.
Durante il sequestro ne è permessa la
macellazione sul posto, previo parere
favorevole del veterinario comunale.
Il trasporto delle carni in altre località
deve farsi con le necessarie cautele
profilattiche determinate dal veterinario
provinciale.
È pure ammessa al consumo alimentare,
secondo le disposizioni vigenti in materia e
soltanto entro la zona infetta, la carne
fresca, degli animali ammalati o sospetti,
abbattuti d'ordine prefettizio. Ne è
consentito altresì il consumo fuori della
zona infetta a condizione che la carne sia
stata salata o in altro modo conservata per
un periodo non inferiore a 30 giorni. In
ogni caso i polmoni e gli altri visceri
devono essere distrutti.
La misura dell'indennità di abbattimento
degli animali, stabilita dal citato art. 265
del testo unico delle leggi sanitarie, deve
essere calcolata tenendo conto dell'utile
ricavato dalla vendita delle carni e delle
pelli.
La revoca del provvedimento prefettizio di
zona infetta può farsi soltanto, con le
modalità stabilite dall'art. 16 del presente
regolamento, quando gli animali ammalati o
sospetti di malattia sono morti o sono stati
abbattuti e quando i sospetti di
contaminazione sottoposti ad isolamento,
trascorsi almeno sei mesi, non manifestano
sintomi sospetti di malattia.
CAPO IV
VIGILANZA SULLE STALLE DI SOSTA, SUI
MERCATI, SULLE FIERE ED ESPOSIZIONI DI
ANIMALI E SUI PUBBLICI ABBEVERATOI
Articoli da 78 a 82
(Omissis) (1).
(1) Articoli abrogati dall'art. 26, d.m.
18 ottobre 1991, n. 427.
CAPO V
RABBIA
Articolo 83
Il sindaco deve provvedere alla profilassi
della rabbia prescrivendo:
a) la regolare notifica, da parte dei
possessori, di tutti i cani esistenti nel
territorio comunale per la registrazione ai
fini della vigilanza sanitaria e per la
applicazione della tassa cani. A tale scopo
deve essere riportato nel registro, oltre
alle generalità del possessore, anche lo
stato segnaletico degli animali rilevato dal
veterinario comunale;
b) l'applicazione al collare di ciascun cane
di una speciale piastrina che deve essere
consegnata ai possessori all'atto della
denuncia;
c) l'obbligo di idonea museruola per i cani
non condotti al guinzaglio quando si trovano
nelle vie o in altro luogo aperto al
pubblico;
d) l'obbligo della museruola e del
guinzaglio per i cani condotti nei locali
pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
Possono essere tenuti senza guinzaglio e
senza museruola i cani da guardia, soltanto
entro i limiti dei luoghi da sorvegliare
purché non aperti al pubblico; i cani da
pastore e quelli da caccia, quando vengono
rispettivamente utilizzati per la guardia
delle greggi e per la caccia, nonché i cani
delle forze armate e delle forze di polizia
quando sono utilizzati per servizio.
Articolo 84
I comuni devono provvedere al servizio di
cattura dei cani e tenere in esercizio un
canile per la custodia dei cani catturati e
per l'osservazione di quelli sospetti.
Il prefetto, quando ne riconosca la
necessità, stabilisce l'obbligo di un
sevizio di accalappiamento intercomunale o
provinciale determinando le norme per il
funzionamento ed il contributo che deve
essere dato dai comuni e dalla provincia.
Articolo 85
I cani catturati perché trovati vaganti
senza la prescritta museruola devono essere
sequestrati nei canili comunali per il
periodo di 3 giorni.
Trascorsi i 3 giorni senza che i legittimi
possessori li abbiano reclamati e ritirati,
i cani sequestrati devono essere uccisi con
metodi eutanasici ovvero concessi ad
istituti scientifici o ceduti a privati che
ne facciano richiesta, salvo sempre i casi
previsti dai successivi articoli 86, 87 e 90
(1).
(1) Vedi, ora, art. 2, l. 14 agosto 1991,
n. 281.
Articolo 86
I cani ed i gatti che hanno morsicato
persone o animali, ogni qualvolta sia
possibile catturarli, devono essere isolati
e tenuti in osservazione per 10 giorni nei
canili comunali. L'osservazione a domicilio
può essere autorizzata su richiesta del
possessore soltanto se non risultano
circostanze epizoologicamente rilevanti ed
in tale caso l'interessato deve dichiarare
di assumersi la responsabilità della
custodia dell'animale e l'onere per la
vigilanza da parte del veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento
devono essere sottoposti i cani ed i gatti
che, pure non avendo morsicato, presentano
manifestazioni riferibili all'infezione
rabica, nonché in sede opportuna, gli altri
mammiferi che presentano analoghe
manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche
questi animali non devono essere uccisi se
il loro mantenimento in vita può essere
assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione
gli animali non devono essere sottoposti a
trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco
ordina l'immediato abbattimento degli
animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione,
l'animale muoia o venga ucciso prima che il
veterinario abbia potuto formulare la
diagnosi, si procede agli accertamenti
diagnostici di laboratorio.
È vietato lo scuoiamento degli animali morti
per rabbia, i quali devono essere distrutti
ai sensi dell'art. 10, lettera e), del
presente regolamento.
Il luogo dove è stato isolato l'animale deve
essere disinfettato.
Articolo 87
I cani ed i gatti morsicati da altro animale
riconosciuto rabido o fuggito o rimasto
ignoto devono, di regola, essere subito
soppressi con provvedimento del sindaco
sempreché non debbano prima sottostare al
periodo di osservazione di 10 giorni per
avere, a loro volta, morsicato persone o
animali.
Tuttavia su richiesta del possessore,
l'animale, anziché essere abbattuto, può
essere mantenuto sotto sequestro, a spese
del possessore stesso, nel canile municipale
o in altro locale stabilito dall'autorità
comunale dove non possa nuocere, per un
periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono
sottostare i cani ed i gatti contaminati o
sospetti di essere stati contaminati da
altro animale riconosciuto rabido.
I cani ed i gatti morsicati da animali
sospetti di rabbia sono sottoposti a
sequestro per soli 10 giorni se durante
questo periodo l'animale morsicatore si è
mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a
vaccinazione antirabbica post-contagio da
iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla
testa e non oltre 7 giorni negli altri casi
dal sofferto contagio, il predetto periodo
di osservazione può essere ridotto a mesi 3
o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel
periodo di protezione antirabbica vaccinale
pre-contagio.
Durante il periodo del trattamento
antirabbico post-contagio l'animale deve
essere ricoverato nel canile municipale o
presso Istituti universitari o
zooprofilattici.
I cani ed i gatti morsicati possono essere
spostati, con le norme degli articoli 14 e
15 del presente regolamento, durante il
periodo di osservazione, soltanto entro 7
giorni dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione
il cane o il gatto morsicato muoia o venga
ucciso, si procede in conformità di quanto
previsto dai commi 5º, 6º e 7º del
precedente articolo.
Articolo 88
Gli equini, i bovini, i bufalini, gli ovini,
i caprini ed i suini morsicati da animali
riconosciuti rabidi o rimasti ignoti devono
sottostare ad un periodo di osservazione di
mesi 4, durante il quale gli equini, i
bovini ed i bufalini possono essere abiditi
al lavoro purché posti in condizione di non
nuocere alle persone.
La disposizione prevista dal 4º comma
dell'articolo precedente è applicabile anche
per gli animali delle specie sopraindicate.
Il latte prodotto durante il periodo di
osservazione è ammesso al consumo soltanto
previa bollitura.
Gli animali in osservazione non possono
essere spostati senza autorizzazione del
sindaco, da concedersi per imperiose
esigenze di pascolo o per lavori agricoli o
per macellazione quando questa sia
consentita, giusta le disposizioni vigenti
in materia.
Se durante il periodo di osservazione
l'animale per qualsiasi motivo viene
abbattuto o muore dopo il quinto giorno,
deve essere interamente distrutto col
divieto di scuoiamento.
Articolo 89
Le disposizioni del precedente articolo sono
applicabili, in quanto possibile, nei
confronti degli animali di altra specie.
Articolo 90
Nel comune in cui sono stati constatati casi
di rabbia o nel comune il cui territorio è
stato attraversato da un cane rabido il
sindaco, oltre alle disposizioni indicate
nei precedenti articoli, deve prescrivere:
a) che nei 60 giorni successivi i cani,
anche se muniti di museruola, non possono
circolare se non condotti al guinzaglio e
che i cani accalappiati non siano restituiti
ai possessori se non abbiano subito
favorevolmente il periodo di osservazione di
mesi 6, riducibili a mesi 2 qualora i cani
vengano sottoposti a vaccinazione
antirabbica post-contagio con le modalità
stabilite dal precedente art. 87;
b) che i possessori di cani segnalino
immediatamente all'autorità comunale
l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il
manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo
che possa far sospettare l'inizio della
malattia come ad esempio: cambiamento
d'indole, tendenza a mordere, manifestazioni
di paralisi, impossibilità della
deglutizione.
Articolo 91
Nei casi in cui l'infezione rabida assuma
preoccupante diffusione il prefetto può
ordinare agli agenti adibiti alla cattura
dei cani ed agli agenti della forza pubblica
di procedere, ove non sia possibile la
cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti
vaganti, ed adottare qualunque altro
provvedimento eccezionale atto a estinguere
l'infezione.
Articolo 92
Il prefetto può rendere obbligatoria la
vaccinazione antirabbica pre-contagio di
determinate specie di animali, previo nulla
osta dell'Alto Commissariato per l'igiene e
la sanità pubblica.
CAPO VI
VAIOLO OVINO
Articolo 93
Nei casi di denuncia di vaiolo ovino il
sindaco, oltre ai provvedimenti previsti
dagli articoli 10 e 11 del presente
regolamento, dispone:
a) l'identificazione e la visita sanitaria
delle greggi che per essere state a contatto
diretto o indiretto con quelle ammalate,
specie mediante il pascolo promiscuo o in
ricoveri comuni, devono essere considerate
sospette di contaminazione;
b) la disinfezione dei ricoveri nei quali
hanno sostato greggi infette durante la
transumanza o il pascolo vagante;
c) le misure di precauzione da osservarsi
per la tosatura, allo scopo di evitare la
propagazione della malattia;
d) il divieto di destinare all'alimentazione
il latte prodotto da animali febbricitanti.
Il sindaco può autorizzare la macellazione
sul posto, oltre che degli animali sani,
anche di quelli ammalati o sospetti. I
visceri e le mammelle devono essere
distrutti.
Gli animali morti sono trattati a norma
dell'art. 10, lettera e), del presente
regolamento, essendone permesso lo
scuoiamento.
Le pelli e la lana possono essere
trasportate fuori della zona infetta dopo
subìto idoneo trattamento disinfettante.
Articolo 94
Il permesso di spostamento dalle zone
infette o di protezione è concesso dal
prefetto con le norme degli articoli 14 e 15
del presente regolamento. Per ragioni di
pascolo stagionale lo spostamento può essere
consentito soltanto per gli animali che sono
stati immunizzati e con l'osservanza delle
precauzioni da stabilirsi dal veterinario
provinciale. Quando gli animali sono diretti
ad altra provincia deve esserne data
comunicazione telegrafica al prefetto della
provincia di destinazione ed anche ai
prefetti delle province di transito nel caso
che lo spostamento abbia luogo per via
ordinaria.
Articolo 95
I provvedimenti sanitari disposti dal
sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del
presente regolamento, trascorsi 30 giorni
dall'esito dell'ultimo caso di malattia
oppure quando gli animali sono stati
macellati.
Articolo 96
Il prefetto può ordinare il trattamento
immunizzante degli ovini sani esposti a
pericolo di contaminazione.
È vietata la vaiolizzazione con virus
integrale.
CAPO VII
AGALASSIA CONTAGIOSA DEGLI OVINI E DEI
CAPRINI
Articolo 97
Nei casi di agalassia contagiosa degli ovini
e dei caprini sono applicabili, di massima,
le disposizioni contenute nel precedente
Capo, tenendo presente quanto segue:
a) il latte degli animali ammalati non può
essere comunque utilizzato;
b) il permesso di spostamento è concesso dal
prefetto con le norme degli articoli 14 e 15
del presente regolamento;
c) i trattamenti immunizzanti possono essere
ordinati dal prefetto per gli animali
esposti a pericolo di contaminazione.
Articolo 98
Nei casi di affezioni influenzali degli
equini il sindaco, oltre alle misure
previste dall'art. 10 del presente
regolamento, può disporre temporaneamente la
sospensione della monta pubblica equina
nell'ambito della zona infetta qualora sia
stata dichiarata.
Il prefetto, ai sensi dell'art. 13 del
presente regolamento, può dichiarare la zona
di protezione ed ordinare, tra gli altri
provvedimenti:
a) la sospensione dei mercati, delle
rassegne, fiere ed esposizioni di equini;
b) la sospensione della monta pubblica
equina;
c) la disinfezione periodica delle stalle di
sosta.
I provvedimenti sanitari disposti dal
sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del
presente regolamento, trascorsi 15 giorni
dall'esito dell'ultimo caso di malattia.
Dei provvedimenti adottati e della loro
revoca deve essere data comunicazione alle
autorità militari interessate ed al Deposito
cavalli stalloni della circoscrizione (1).
(1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex
d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298.
CAPO IX
ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUINI
Articolo 99
Nei casi di anemia infettiva degli equini il
sindaco emana le ordinanze previste
dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11
del presente regolamento includendovi anche
i seguenti provvedimenti:
a) isolamento degli equini con sintomi
manifesti di malattia e con esito positivo
degli accertamenti di laboratorio. Detti
animali devono essere contrassegnati con
marchio a fuoco, portante le lettere A.I.,
sullo zoccolo anteriore destro;
b) osservazione, per la durata di almeno un
anno, degli equini sospetti che devono
essere sottoposti periodicamente ad indagini
diagnostiche;
c) disinfezioni ripetute delle scuderie e
distruzione degli insetti ematofagi;
d) divieto di introdurre qualsiasi equino
proveniente da allevamenti indenni nelle
scuderie adibite all'isolamento degli
animali infetti.
Gli equini isolati di cui alla lettera a)
possono essere adibiti al lavoro entro i
limiti dell'azienda agricola, ma non alla
riproduzione. Il loro spostamento a scopo di
macellazione è soggetto ad autorizzazione
del prefetto a norma degli articoli 14 e 15
del presente regolamento.
Articolo 100
I provvedimenti sanitari disposti dal
sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del
presente regolamento, quando tutti gli
equini ammalati sottoposti ad isolamento
sono morti o sono stati abbattuti e quando i
sospetti, trascorso almeno un anno, non
manifestano segni apparenti di malattia.
Dei provvedimenti adottati e della loro
revoca deve essere data comunicazione
all'autorità militare interessata ed al
Deposito cavalli stalloni (1) della
circoscrizione.
(1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex
d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298.
CAPO X
INFLUENZA DEI BOVINI
Articolo 101
Nei casi di influenza dei bovini il sindaco
dispone il sequestro delle stalle infette
secondo le modalità previste dall'art. 10
del presente regolamento.
Il provvedimento è revocato, con le modalità
stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del
presente regolamento, trascorsi 15 giorni
dall'esito dell'ultimo caso di malattia.
CAPO XI
TUBERCOLOSI
Articolo 102
Pervenuta la denuncia di un caso di
tubercolosi bovina, il sindaco dispone le
indagini cliniche da parte del veterinario
comunale, integrate dalle prove allergiche
e, se del caso, dalle prove di laboratorio
intese a rilevare l'esistenza, la forma e la
diffusione della malattia nell'allevamento.
Nei riguardi dei bovini affetti da
tubercolosi il sindaco, in conformità del
disposto dell'articolo 10 del presente
regolamento, prescrive i seguenti
provvedimenti:
a) isolamento e sequestro in separato
ricovero o almeno in un idoneo posto della
stalla comune, sino ad avvenuta
macellazione, con divieto di usare
abbeveratoi adibiti per gli altri animali;
b) marcatura all'orecchio destro consistente
nell'asportazione con apposita tenaglia di
un lembo di padiglione a forma di T,
iscritto in un quadrato avente il lato di cm
2,8 con l'asta disposta normalmente al
margine inferiore del padiglione medesimo;
c) disinfezione periodica della stalla e
particolarmente delle poste occupate dagli
animali infetti;
d) divieto di utilizzare il latte per
l'alimentazione umana, nel caso in cui si
tratti di tubercolosi clinicamente
manifesta. Tale prodotto può essere
utilizzato per gli animali dell'allevamento
purché bollito o comunque risanato;
e) divieto di monta.
I bovini che hanno presentato reazione
negativa alla tubercolina sono sottoposti a
periodici controlli allo scopo di accertare
l'eventuale comparsa di nuovi casi di
infezione e di permettere l'applicazione
delle misure sopra indicate nei riguardi
degli animali colpiti.
Sono vietati i trattamenti immunizzanti
contro la tubercolosi.
I provvedimenti suindicati sono applicabili
anche quando il sospetto dell'esistenza
della tubercolosi in una stalla viene
segnalato da un veterinario, sulla base
della prova tubercolinica o delle prove di
laboratorio o dell'esame clinico o
dell'esame anatomopatologico effettuato su
animali vivi, macellati o morti provenienti
da detta stalla (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l.
31 marzo 1976, n. 124.
Articolo 103
La prova diagnostica della tubercolina è
obbligatoria, oltre che per gli animali
lattiferi nei casi contemplati dalle
disposizioni vigenti, anche per i tori
destinati alla monta pubblica e privata -
esclusi quelli allevati allo stato brado -
all'atto della prima approvazione ed in
seguito ogni anno. L'esecuzione di detta
prova può essere procrastinata di un anno
dalla prima approvazione qualora i tori
provengano da allevamenti dichiarati indenni
da tubercolosi.
Dalla monta pubblica e privata sono esclusi
i tori per i quali l'esito dell'anzidetta
prova è stato positivo. Essi devono essere
marcati all'orecchio destro nel modo
previsto dal precedente articolo 102,
lettera b) (1).
I tori adibiti alla fecondazione artificiale
devono, in ogni caso, presentare reazione
negativa alla tubercolina.
(1) L'attuale comma secondo così
sostituisce gli originari commi secondo e
terzo per effetto dell'art. 9, l. 31 marzo
1976, n. 124.
Articolo 104
Nei casi di tubercolosi degli animali di
altre specie si adottano, in quanto
applicabili, le misure indicate nel
precedente articolo 102.
I cani, i gatti, le scimmie e gli psittaci
riconosciuti affetti da tubercolosi devono,
con provvedimento del sindaco, essere
soppressi, ed i locali e gli oggetti che
possono essere stati contaminati,
accuratamente disinfettati (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art.
10, l. 31 marzo 1976, n. 124.
CAPO XII
BRUCELLOSI
Articolo 105
Ai fini dell'obbligo della denuncia, sono da
considerarsi sospetti di brucellosi i casi
di aborto e di ritenzione placentare. La
diagnosi deve essere convalidata da esami di
laboratorio o da prove allergiche che, in
caso di esito positivo, devono essere estese
a tutti gli animali recettivi del gruppo
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art.
31, l. 30 aprile 1976, n. 397.
Articolo 106
Nei casi di brucellosi dei bovini e dei
bufalini, il sindaco, in conformità del
disposto dell'art. 10 del presente
regolamento, dispone i seguenti
provvedimenti:
a) isolamento e sequestro degli animali
infetti;
b) distruzione dei feti e degli invogli
fetali;
c) ripetute disinfezioni dei ricoveri e
particolarmente della posta dell'animale
dopo ogni parto o aborto;
d) divieto, giusta le disposizioni vigenti
in materia di destinare al consumo diretto
il latte proveniente dai soggetti infetti se
non previamente bollito o comunque risanato
con la pasteurizzazione o altro idoneo
mezzo;
e) divieto di monta delle bovine delle
stalle infette con tori di allevamenti sani
o di pubbliche stazioni di monta e,
occorrendo, conseguente applicazione della
fecondazione artificiale;
f) divieto di spargere nei terreni le
deiezioni solide e liquide se non siano
trascorsi 30 giorni dalla loro raccolta
nelle concimaie.
Articolo 107
Nei riguardi degli ovini e dei caprini il
sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dal
precedente articolo ed in quanto
applicabili, prescrive:
a) l'identificazione degli animali infetti
mediante adatte prove diagnostiche da
praticarsi su tutto il gregge;
b) isolamento degli animali infetti e
sequestro degli animali recettivi presenti
nel focolaio di infezione (1);
c) il divieto dell'ammissione al consumo dei
latticini, anche se confezionati prima
dell'accertamento della malattia, se non
preparati con latte risanato o che non
abbiano subìto la stagionatura per un
periodo di 75 giorni.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 31,
l. 30 aprile 1976, n. 397.
Articolo 108
Nei casi di brucellosi dei suini si
adottano, in quanto applicabili, le misure
indicate nel precedente art. 106.
Articolo 109
Gli accertamenti diagnostici di cui al 2º
comma del precedente art. 105 sono
obbligatori nei riproduttori maschi della
specie bovina, bufalina, ovina e caprina
destinati alla monta pubblica ed alla
fecondazione artificiale all'atto della
prima approvazione ed in seguito ogni anno.
Il prefetto inoltre può renderli
obbligatori:
a) per le greggi transumanti o al pascolo
vagante;
b) per i caprini adibiti alla produzione del
latte compresi i riproduttori maschi.
Nei riguardi dei soggetti che reagiscono
positivamente e di quelli con essi
conviventi si applicano le misure previste
dal precedente articolo 107 (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 31,
l. 30 aprile 1976, n. 397.
Articolo 110
I provvedimenti sanitari disposti dal
sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal primo comma dell'articolo 16
del presente regolamento, quando:
a) gli animali infetti sono stati abbattuti
salvo che trattandosi di pecore, non ne sia
stata accertata la guarigione nel modo
previsto alla successiva lettera b);
b) gli animali eventualmente rimasti nel
focolaio, dopo l'abbattimento dei capi
infetti non hanno manifestato sintomi
clinici riferibili a brucellosi da almeno
sei settimane e hanno presentato reazione
negativa a due esami sierologici o allergici
effettuati a intervallo di almeno sei
settimane l'uno dall'altro.
Tuttavia tali esami non sono richiesti per:
1) gli animali non vaccinati che si trovano
in età prepubere;
2) gli animali vaccinati in età prepubere,
sempreché non sia trascorso dalla
vaccinazione il tempo necessario per
ottenere risultati attendibili dagli esami
stessi (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art.
31, l. 30 aprile 1976, n. 397.
Articolo 111
La vaccinazione dei bovini di età superiore
a sei mesi deve essere autorizzara dalle
competenti autorità sanitarie. I bovini
vaccinati devono essere contrassegnati
secondo le istruzioni all'uopo impartite dal
Ministero della sanità (1).
Nelle zone normalmente indenni da brucellosi
l'applicazione dei trattamenti immunizzanti
è subordinata ad autorizzazione del
prefetto.
Negli allevamenti infetti il prefetto può
rendere obbligatoria l'esecuzione dei
trattamenti immunizzanti e terapeutici.
(1) Comma aggiunto dall'art. 11, l. 31
marzo 1976, n. 124.
Articolo 112
I provvedimenti profilattici previsti nel
presente Capo trovano applicazione anche
quando l'infezione viene rivelata da casi di
brucellosi umana.
CAPO XIII
MASTITE CATARRALE CONTAGIOSA DEI BOVINI
Articolo 113
Denunciato un caso di mastite catarrale
contagiosa dei bovini, il sindaco in
conformità del disposto dell'art. 10 del
presente regolamento, prescrive:
a) l'esame clinico delle bovine esistenti
nella stalla per quanto attiene alle
condizioni sanitarie e funzionali delle
mammelle, integrato, se del caso, da esami
di laboratorio;
b) la separazione delle bovine ammalate sino
a guarigione accertata e particolari cautele
da adottarsi per la mungitura;
c) il divieto di utilizzare il latte
proveniente da animali infetti sia per
l'alimentazione umana, giusta le
disposizioni vigenti in materia, sia per
l'allattamento dei vitelli;
d) l'obbligo di cura delle bovine ammalate
appartenenti a vaccherie autorizzate alla
produzione del latte destinato
incondizionatamente al consumo diretto.
CAPO XIV
CARBONCHIO EMATICO
Articolo 114
Nei casi di denuncia di carbonchio ematico
il sindaco dispone l'immediato intervento
del veterinario comunale per l'accertamento
della diagnosi, per l'esecuzione dei
trattamento immunizzanti degli animali
ammalati e di quelli esposti al contagio e
per l'applicazione delle altre misure
previste dal presente regolamento.
Il sindaco emana le ordinanze di cui
all'articolo 10 e, se del caso, all'art. 11
del presente regolamento, includendovi anche
i provvedimenti diretti:
a) a vietare l'utilizzazione del latte degli
animali ammalati o sospetti;
b) a consentire lo spostamento, nei limiti
della zona infetta, degli animali recettivi
apparentemente sani quando per la permanenza
nel focolaio corrono pericolo di
contaminazione;
c) ad attuare nel luogo infetto la lotta
contro le mosche.
Articolo 115
È vietata la macellazione degli animali
ammalati o sospetti di carbonchio ematico
nonché l'esecuzione su di essi di operazioni
cruente.
Il sindaco, su parere favorevole del
veterinario comunale, può consentire la
macellazione degli animali sani appartenenti
a stalla o pascolo in cui si è manifestato
il carbonchio ematico quando sono trascorsi
non meno di 40 giorni dall'ultimo caso e
purché siano state eseguite le prescritte
disinfezioni.
Articolo 116
È vietato lo scuoiamento degli animali morti
per carbonchio che devono essere distrutti
integralmente in appositi impianti ovvero
trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e),
del presente regolamento.
La paglia, i foraggi ed ogni altro materiale
inquinato devono essere distrutti mediante
combustione.
Il trasporto delle spoglie degli animali
carbonchiosi è effettuato con l'osservanza
delle norme previste dall'art. 40 del
presente regolamento comunale.
Articolo 117
Il permesso di spostamento dalle zone
infette o di protezione è accordato dal
prefetto con le norme degli articoli 14 e 15
del presente regolamento, soltanto per gli
animali che non presentano sintomi sospetti
d'infezione quando, per la permanenza in
dette zone, sono da ritenersi esposti al
pericolo d'infezione.
Articolo 118
I provvedimenti sanitari disposti dal
sindaco sono revocati con le modalità
stabilite dal primo comma dell'articolo 16
del presente regolamento, quando sono
trascorsi quindici giorni dalla
constatazione dell'ultimo caso di malattia
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 32,
l. 30 aprile 1976, n. 397.
Articolo 119
Il prefetto può ordinare i trattamenti
immunizzanti degli animali esposti a
pericolo di contaminazione o anche rendere
obbligatori i trattamenti stessi a scopo
profilattico in tutto o in parte del
territorio provinciale.
CAPO XV
CARBONCHIO SINTOMATICO
Articolo 120
Nei casi di carbonchio sintomatico, si
adottano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nel Capo precedente.
Le pelli degli animali colpiti da carbonchio
sintomatico possono utilizzarsi dopo essere
state sottoposte ad un trattamento
disinfettante di riconosciuta efficacia.
CAPO XVI
GASTRO-ENTEROTOSSIEMIE
Articolo 121
Sono applicabili per le
gastro-enterotossiemie delle varie specie
animali le disposizioni previste per il
carbonchio sintomatico.
CAPO XVII
SALMONELLOSI
Articolo 122
Nei casi di salmonellosi degli animali il
sindaco adotta, in tutto o in parte, i
provvedimenti seguenti in conformità del
disposto dell'art. 10 del presente
regolamento:
a) isolamento e sequestro degli animali
infetti;
b) accurate disinfezioni delle stalle e
particolarmente delle poste occupate digli
animali infetti, distruzione dei feti e
degli invogli fetali ed idoneo trattamento
delle deiezioni;
c) rigorose norme igieniche per
l'alimentazione, il governo e la mungitura
degli animali;
d) divieto di monta degli animali infetti;
e) divieto di consumo del latte prodotto
dagli animali infetti se non previamente
risanato secondo le istruzioni da impartirsi
di volta in volta.
Il sequestro è tolto, di norma, dopo la
guarigione dell'animale ammalato, ma può
essere mantenuto sino alla macellazione nel
caso che l'animale risulti eliminatore di
salmonelle patogene per l'uomo. Il sindaco
deve segnalare tempestivamente al direttore
del macello di destinazione l'inoltro degli
animali infetti.
Articolo 123
Le carni dei conigli, le carni e le uova dei
volatili affetti da salmonellosi devono
essere distrutte ai sensi dell'art. 10,
lettera f), del presente regolamento.
Per la metasalmonellosi (tifosi aviare e
pullorosi) valgono le disposizioni indicate
per le malattie del pollame nel successivo
Capo XXVIII.
CAPO XVIII
PASTEURELLOSI
Articolo 124
Per i casi di pasteurellosi dei bovini, dei
bufalini, degli ovini e dei suini sono
applicabili per quanto del caso, le
disposizioni stabilite per il carbonchio
ematico.
Le pelli degli animali colpiti da
pasteurellosi possono essere utilizzate dopo
essere state sottoposte ad un trattamento
disinfettante di riconosciuta efficacia.
L'impiego di colture virulente o di
materiale patogeno nella pratica del
trattamento immunizzante contro la
pasteurellosi bufalina deve aver luogo
contemporaneamente entro uno stesso
comprensorio e previo allontanamento degli
altri animali recettivi.
Per il colera aviare valgono le disposizioni
indicate per le malattie del pollame nel
successivo Capo XXVIII.
CAPO XIX
MAL ROSSINO
Articolo 125
Accertata l'esistenza del mal rossino, il
sindaco dispone per l'applicazione dei
provvedimenti previsti dall'art. 10 e, se
del caso, dall'art. 11 del presente
regolamento.
Il sindaco su richiesta degli interessati ed
in seguito a parere favorevole del
veterinario comunale, può autorizzare la
macellazione dei suini che non presentano
sintomi di infezione in atto. L'abbattimento
può essere consentito sul posto o anche nel
macello dello stesso comune purché il
trasporto degli animali possa effettuarsi
con le necessarie cautele.
Gli animali morti nonché i visceri, le carni
ed i grassi dichiarati non commestibili sono
trattati a norma dell'art. 10, lettera e),
del presente regolamento.
Articolo 126
I provvedimenti sanitari disposti dal
sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del
presente regolamento, trascorsi 10 giorni
dall'esito dell'ultimo caso di malattia
oppure quando tutti gli animali sono stati
macellati.
Articolo 127
Nei focolai in atto e nelle zone dove il mal
rossino decorre in forma enzootica il
prefetto può rendere obbligatori i
trattamenti immunizzanti.
CAPO XX
MORVA
Articolo 128
Denunciato un caso anche sospetto di morva
il veterinario comunale esegue
immediatamente i necessari accertamenti
diagnostici e ne riferisce i risultati al
veterinario provinciale. Contemporaneamente
indaga sull'origine dell'infezione e sui
rapporti che gli equini infetti o sospetti
possono aver contratto con altri equini,
identifica i luoghi dove hanno sostato o
sono stati ricoverati e gli oggetti con i
quali sono venuti a contatto.
Articolo 129
In base agli accertamenti del veterinario
comunale, il sindaco emana le ordinanze di
cui all'art. 10 e, se del caso, all'art. 11
del presente regolamento ed ordina
l'esecuzione delle prove diagnostiche su
tutti gli equini sospetti di contaminazione.
Gli equini riconosciuti infetti devono
essere abbattuti.
Nei casi in cui per la diagnosi si ricorre
alla prova allergica si considerano come
morvosi gli animali con reazione nettamente
positiva. Nei casi invece di reazione
dubbia, la prova deve essere ripetuta a
conveniente distanza di tempo sino a quando
non è possibile escludere o ammettere
l'esistenza della morva.
Durante detto periodo gli animali sospetti
devono essere tenuti sotto vigilanza
sanitaria.
È vietato lo scuoiamento degli animali morti
che devono essere trattati a norma dell'art.
10, lettera e), del presente regolamento.
Articolo 130
Il veterinario provinciale, controllati i
risultati delle indagini e degli
accertamenti diagnostici indicati nei
precedenti articoli ed i provvedimenti del
sindaco, ne riferisce al prefetto con
l'indicazione del valore da attribuire agli
equini riconosciuti morvosi in base alla
gravità ed allo stadio della malattia e
tenendo specialmente conto dell'utile
economico che l'animale potrebbe ancora dare
al proprietario se non fosse effettuato
l'abbattimento.
II prefetto provvede all'emanazione del
decreto di abbattimento e determina la
misura dell'indennità prevista dal disposto
dell'art. 265 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265.
Articolo 131
Il prefetto può ordinare di sottoporre ad
esame clinico e ad accertamento diagnostico
gli equini delle zone nelle quali si
sospetta che la malattia possa essersi
comunque diffusa.
Articolo 132
Non possono essere adibiti alla produzione
di sieri e di preparati biologici in genere
gli equini che non sono stati sottoposti
preventivamente, con esito favorevole, alle
prove diagnostiche per la morva, da ripetere
ogni 6 mesi.
Il risultato di dette prove, da eseguirsi
dai veterinari che a nonna delle
disposizioni vigenti esercitano la
sorveglianza sugli animali degli istituti
produttori, deve essere comunicato al
veterinario provinciale.
La prova diagnostica della malleina è
obbligatoria ogni anno anche per i cavalli e
gli asini stalloni adibiti alla monta
pubblica ed alla fecondazione artificiale.
Articolo 133
I provvedimenti sanitari disposti dal
sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del
presente regolamento, quando l'esito di due
prove diagnostiche, eseguite a distanza di
almeno 40 giorni l'una dall'altra, risulta
negativo per tutti gli equini della scuderia
o dell'allevamento dove si sono manifestati
casi di morva.
Articolo 134
Il prefetto informa l'autorità militare
interessata e la direzione del Deposito
cavalli stalloni (1) della circoscrizione
sulla manifestazione dei casi di morva
nonché sulla cessazione di essi.
(1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex
d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298.
CAPO XXI
FARCINO CRIPTOCOCCICO
Articolo 135
Nei casi di farcino criptococcico il sindaco
ordina, in conformità del disposto dell'art.
10 del presente regolamento, l'isolamento
degli animali ammalati ed il loro
malleinamento al fine di escludere
l'infezione morvosa.
Durante il periodo di isolamento e sino a
guarigione accertata dal veterinario
comunale, gli animali possono essere adibiti
al lavoro da soli, ed a condizione che siano
sottoposti a cura, che non vengano condotti
a fiere e mercati, alla monta o ricoverati
in pubbliche stalle ovvero trasportati a
mezzo ferrovia, tramvie ed autoveicoli.
Il trattamento terapeutico deve essere
comprovato da un'attestazione riasciata al
proprietario dal veterinario curante nella
quale devono essere indicati gli estremi
della denuncia del caso all'autorità
comunale competente ed il metodo terapeutico
adottato.
CAPO XXII
MORBO COITALE MALIGNO
Articolo 136
Il sindaco, ricevuta la denuncia di un caso
anche sospetto di morbo coitale maligno,
dispone l'immediato intervento del
veterinario comunale per l'accertamento
clinico e sierologico della malattia;
inoltre, a complemento dei provvedimenti di
cui all'art. 10 del presente regolamento,
prescrive:
a) la visita clinica, ed eventualmente
l'esame sierologico, degli equini da
riproduzione che, negli ultimi 12 mesi,
possono avere avuto contatti sessuali con
soggetti ammalati;
b) il divieto di monta per gli stalloni, le
cavalle e le asine ammalate o sospette di
malattia;
c) la cura, sotto il controllo del
veterinario comunale, dei soggetti ammalati
e la loro marcatura da praticarsi sullo
zoccolo anteriore destro con marchio a fuoco
portante la sigla M.C.M. Sono esclusi
dall'obbligo della cura e della marcatura i
soggetti che i proprietari preferiscono
sottoporre alla castrazione o abbattere.
Durante il trattamento terapeutico è vietato
il trasferimento in altri comuni degli
equini ammalati. Detto trasferimento può
essere autorizzato dal prefetto con le norme
degli articoli 14 e 15 del presente
regolamento.
I provvedimenti sopra indicati possono
essere revocati:
a) per gli stalloni, le cavalle e le asine
ammalati che, ad un anno di distanza
dall'inizio della cura, risultano guariti
all'esame clinico e sierologico;
b) per gli stalloni, le cavalle e le asine
che hanno presentato sintomi sospetti di
malattia, quando tre successive prove
sierologiche, da ripetersi a conveniente
distanza di tempo, hanno dato risultato
nettamente negativo;
c) per gli stalloni, le cavalle e le asine
sospetti di contaminazione, quando
l'infezione è risultata inesistente nei
soggetti con i quali avevano avuto contatti
sessuali ovvero quando, pur non avendo avuto
detti contatti, non hanno presentato alcuna
manifestazione della malattia per il periodo
di mesi 6 e purché la prova sierologica,
eseguita per 3 volte durante detto periodo,
abbia dato risultato negativo.
Articolo 137
Il prefetto, allo scopo di prevenire la
diffusione della malattia, può, ai sensi
dell'art. 13 del presente regolamento,
fissare i limiti della zona di protezione e
disporre:
a) l'esame clinico e, se del caso, anche
quello sierologico di tutti gli equini da
riproduzione;
b) il divieto di monta per i riproduttori
che non vengono sottoposti a trattamento
chemioterapico.
Dei provvedimenti ordinati rispettivamente
dal sindaco e dal prefetto e della loro
revoca deve essere data comunicazione al
Deposito cavalli stalloni (1) della
circoscrizione.
(1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex
d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298.
CAPO XXIII
TRICOMONIASI DEI BOVINI
Articolo 138
Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da
considerare sospetti di tricomoniasi i casi
di ripetuti e frequenti ritorni di calore,
di aborti precoci e di processi infiammatori
a carico degli organi genitali nei
riproduttori.
In attesa delle istruzioni del veterinario
comunale la monta dei bovini sospetti deve
essere sospesa.
Accertata la tricomoniasi dal veterinario
comunale, il sindaco dispone, oltre a quelli
previsti dall'art. 10 del presente
regolamento ed in quanto applicabili, i
seguenti provvedimenti:
a) controllo dei registri di monta;
b) esame clinico di tutti i bovini da
riproduzione delle zone ritenute infette,
integrato, se del caso, da prove
sperimentali;
c) esclusione dalla monta degli animali
ammalati sino a guarigione accertata;
d) divieto di monta delle bovine di stalle
infette con tori di allevamenti sani o di
pubbliche stazioni di monta ed applicazione,
ove possibile, della fecondazione
artificiale;
e) obbligo della cura degli animali ammalati
sotto il controllo del veterinario comunale;
f) divieto di fare pascolare bovini da
riproduzione di gruppi ammalati con quelli
di gruppi sani;
g) distruzione del materiale espulso con gli
aborti e disinfezione dei locali.
Articolo 139
Il prefetto può sospendere il funzionamento
delle stazioni di monta pubblica ed ordinare
l'applicazione temporanea della fecondazione
artificiale per evitare la diffusione della
malattia.
Articolo 140
Le indagini diagnostiche per la tricomoniasi
nei tori destinati alla monta pubblica ed
alla fecondazione artificiale sono
obbligatorie, oltre che nei casi di sospetto
di malattia, all'atto della prima
approvazione ed in seguito una volta
all'anno per quelli adibiti alla monta
pubblica.
Dalla monta pubblica e dalla fecondazione
artificiale sono esclusi i tori riconosciuti
infetti.
Articolo 141
I provvedimenti di cui ai precedenti
articoli 138 e 139 devono essere notificati
agli uffici enti ed organizzazioni agrarie
interessate.
CAPO XXIV
RICKETTSIOSI (FEBBRE Q)
Articolo 142
Accertati casi di febbre Q nell'uomo, il
sindaco, ai sensi dell'art. 10 del presente
regolamento, adotta in tutto o in parte, i
seguenti provvedimenti nei riguardi degli
animali che direttamente o indirettamente
hanno avuto contatto con le persone
ammalate:
a) identificazione dei soggetti infetti
mediante prove sierologiche o allergiche;
b) isolamento degli animali che dagli
accertamenti risultano infetti;
c) distruzione dei feti e degli invogli
fetali;
d) accurate disinfezioni dei ricoveri;
e) divieto di destinare all'alimentazione
umana ed all'allattamento degli animali il
latte proveniente dai soggetti infetti, se
non previo trattamento risanatore;
f) divieto dell'ammissione al consumo dei
latticini, anche se confezionati primi
dell'accertamento della malattia, se non
preparati con latte risanato o sottoposti a
stagionatura per almeno 30 giorni;
g) isolamento e cura oppure uccisione dei
cani infetti;
h) trattamenti idonei per la lotta contro le
zecche o altri vettori della malattia
riscontrati nelle località infette.
Articolo 143
I provvedimenti sanitari disposti dal
sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal primo comma dell'art. 16 del
presente regolamento, quando successivi
esami sierologici o allergici, da ripetersi
a conveniente intervallo dagli ultimi
risultati negativi, comprovano l'avvenuta
estinzione della malattia.
CAPO XXV
DISTOMATOSI DEI RUMINANTI
Articolo 144
L'obbligo della denuncia della distomatosi è
limitato ai casi di infestazione a carattere
enzootico.
Nelle province nelle quali la distomatosi
assume notevole diffusione i prefetti -
previa autorizzazione dell'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica - possono
organizzare la lotta contro detta
infestazione.
In tali casi devono disporsi, in tutto o in
parte, i seguenti provvedimenti:
a) accertamento della malattia negli
allevamenti sospetti;
b) trattamenti disinfestanti degli animali;
c) divieto di condurre gli animali degli
allevamenti infetti su pascoli di uso
pubblico;
d) trattamento dei pascoli infestati allo
scopo di conseguire la distruzione degli
ospiti intermedi del parassita;
e) divieto di spargere sui terreni letame
prodotto da animali infestati se non
opportunamente trattato.
CAPO XXVI
STRONGLIOSI POLMONARE ED INTESTINALE DEI
RUMINANTI
Articolo 145
Per detta infestazione si adottano, in
quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel Capo precedente.
CAPO XXVII
ROGNA
Articolo 146
Nei casi di rogna degli equini, dei bovini,
dei bufalini, degli ovini e dei caprini il
veterinario comunale svolge le indagini
necessarie a identificare:
a) gli animali che, per contatto diretto o
indiretto con soggetti ammalati, sono da
considerare sospetti d'infestazione;
b) le scuderie, le stalle, gli ovili, i
recinti ed ogni altro luogo dove gli animali
ammalati hanno sostato;
c) gli attrezzi e qualsiasi oggetto venuto a
contatto con gli animali ammalati.
Articolo 147
In seguito ai risultati delle indagini del
veterinario comunale il sindaco, oltre ai
provvedimenti indicati negli articoli 10 e
11 del presente regolamento, ordina:
a) il trattamento acaricida degli animali
ammalati nonché di quelli sospetti di
malattia o di contaminazione;
b) la disinfestazione dei ricoveri e degli
oggetti di cui alle lettere b) e c) del
precedente articolo;
c) la visita sanitaria degli animali
sospetti ogni 15 giorni e sino all'accertata
estinzione della malattia.
Gli animali morti per rogna devono essere
trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e),
del presente regolamento.
Le pelli, le lane ed i crini possono essere
trasportati fuori delle località infette
dopo subito idoneo trattamento acaricida.
Articolo 148
I provvedimenti sanitari disposti dal
sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del
presente regolamento, trascorsi 30 giorni
dall'esito dell'ultimo caso di malattia
oppure quando gli animali sono stati
macellati.
Articolo 149
Qualora la rogna assuma notevole diffusione
tra i cani ed i gatti, il sindaco ordina il
trattamento acaricida degli animali colpiti
e la cattura di quelli vaganti nelle vie o
in altri luoghi aperti al pubblico.
CAPO XXVIII
MALATTIE DEI POLLI. (COLERA AVIARE,
AFFEZIONI PESTOSE, DIFTERO-VAIOLO, TIFOSI
AVIARE, PULLOROSI)
Articolo 150
Accertata l'esistenza del colera aviare,
delle affezioni pestose (peste e
pseudo-peste), del diftero-vaiolo, della
tifosi aviare, della pullorosi, il sindaco,
oltre ai provvedimenti previsti dagli
articoli 10 e 11 del presente regolamento e
che siano applicabili alle malattie del
pollame, ordina:
a) l'isolamento dei volatili ammalati o
sospetti sempreché non si preferisca
ucciderli;
b) la disinfezione dei pollai, dei parchetti
e di tutti i luoghi infetti nonché delle
gabbie, delle ceste e di ogni altro oggetto
ivi esistente;
c) l'obbligo di tenere in adatti luoghi
chiusi o recintati il pollame, i colombi e
gli altri volatili da cortile esistenti
nelle immediate vicinanze degli allevamenti
infetti.
Articolo 151
Gli allevamenti destinati alla produzione, a
scopo di commercio, di materiale avicolo da
riproduzione, devono essere sottoposti
all'accertamento per la pullorosi da
effettuarsi secondo norme da stabilirsi
dall'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanità pubblica. Se l'esito è positivo,
l'allevamento è messo sotto sequestro sino
al conseguito risanamento.
È vietata la vendita del materiale avicolo
da riproduzione proveniente da allevamenti
che non hanno subìto l'accertamento sopra
indicato con esito negativo.
Articolo 152
Il prefetto può rendere obbligatori i
trattamenti immunizzanti contro le malattie
del pollame, a scopo profilattico. Può
altresì disporre il divieto temporaneo di
raccolta ambulante dei volatili e delle uova
o particolari restrizioni per il loro
commercio.
Articolo 153
I provvedimenti sanitari disposti dal
sindaco sono revocati, con le modalità
stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del
presente regolamento, trascorsi 15 giorni
dall'esito dell'ultimo caso di malattia
oppure quando tutti gli animali sono stati
uccisi.
CAPO XXIX
MALATTIE DELLE API
Articolo 154
Nei casi di malattie delle api (peste
europea, peste americana, nosemiasi ed
acariasi) il sindaco, ricevuta la denuncia,
dispone i seguenti provvedimenti:
a) divieto di lasciare a portata delle api
il miele, i favi e qualsiasi materiale
possibile veicolo di contagio;
b) divieto di rimuovere, vendere o comunque
alienare o di occultare le api, le arnie,
gli attrezzi ed il materiale in genere degli
apiari infetti o sospetti;
c) divieto di asportare il miele e la cera
se non sottoposti ad appropriata
sterilizzazione;
d) chiusura delle arnie vuote;
e) divieto di rinnovare o di immettere nuove
famiglie nell'apiario infetto prima che i
relativi impianti siano stati disinfettati.
Sono da considerare sospetti tutti gli
apiari situati nel raggio di volo delle api,
calcolato in almeno 3 chilometri dall'apiario
infetto.
Articolo 155
A complemento dei provvedimenti indicati nel
precedente articolo, nei casi di peste
europea o americana può essere ordinata la
distruzione delle famiglie delle arnie
infette. Le api così uccise nonché i favi ed
i bugni villici che hanno contenuto covate o
resti di larve devono essere bruciati, i
favi privi di covata fusi, le arnie e gli
attrezzi disinfettati. Il terreno
circostante deve essere vangato o
disinfettato.
Se la malattia è allo stadio iniziale
possono essere consentiti opportuni
trattamenti curativi. L'apiario trattato
deve essere tenuto in osservazione e
sottoposto ad esami di controllo sino a
risanamento accertato.
Articolo 156
Le norme stabilite per le pesti apiarie
valgono, in quanto applicabili, per la
nosemiasi e per l'acariasi. Gli apiari
infetti o sospetti possono essere sottoposti
ad opportuni trattamenti curativi.
Articolo 157
In casi particolari il prefetto può
autorizzare il trasferimento degli alveari
dalle località infette o sospette previo
accertamento sanitario.
Articolo 158
Dei provvedimenti sanitari adottati e della
loro revoca deve essere data comunicazione
all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura
e, dove esiste, al Consorzio apistico
provinciale.
CAPO XXX
MALATTIE DEI PESCI
Articolo 159
Accertata l'esistenza della plerocercosi e
della missoboliasi, deve provvedersi alla
distruzione dei pesci infestati ed
all'applicazione delle norme igieniche atte
ad impedire la diffusione di dette malattie.
Le attività attinenti alla piscicoltura
industriale ed agricola sono soggette al
controllo veterinario.
TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 160
Qualsiasi provvedimento di polizia
veterinaria di competenza dell'autorità
comunale, anche se non esplicitamente
previsto dalle disposizioni del presente
regolamento, deve essere adottato dal
sindaco sentito il veterinario comunale.
Quando trattasi di provvedimenti che
riguardano la salute dell'uomo e l'igiene
generale il sindaco deve sentire anche
l'ufficiale sanitario.
Articolo 161
Il sindaco, oltre a quanto prescritto dal
presente regolamento, deve trasmettere al
prefetto periodici bollettini e prospetti
riassuntivi sull'andamento delle malattie
infettive o diffusive degli animali,
compilati a norma delle istruzioni
commissariali.
I prefetti trasmettono all'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica, secondo le relative istruzioni, i
bollettini ed i prospetti riassuntivi dello
stato sanitario del bestiame di ciascuna
provincia. Gli Uffici veterinari di confine,
di porto e di aeroporto inviano il riepilogo
dei dati relativi agli animali, ai prodotti
ed agli avanzi animali visitati in ciascun
mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e
la sanità pubblica e, per conoscenza, al
prefetto.
Articolo 162
Con decreto dell'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanità pubblica di concerto
con il Ministro per il tesoro e, per quanto
riguarda i servizi di confine, di porto e di
aeroporto, con quello per le finanze,
verranno emanate le disposizioni inerenti al
pagamento delle indennità spettanti ai
veterinari di Stato per gli accertamenti
previsti dal presente regolamento ed
eseguiti nell'esclusivo interesse dei
privati.
Articolo 163
Le infrazioni alle disposizioni del presente
regolamento sono soggette alla pena
stabilita dall'art. 358 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1).
(1) Vedi, ora, art. 5, secondo comma, l. 23
gennaio 1968, n. 34.
Articolo 164
Sono abrogati il regolamento di polizia
veterinaria, di cui al decreto del Ministro
dell'interno 6 maggio 1914 e al regio
decreto 10 maggio 1914, n. 533, e tutte le
ordinanze di polizia veterinaria relative
alla materia contemplata nel presente
regolamento, nonché tutte le altre
disposizioni comunque con esso
incompatibili.
Articolo 165
Il presente regolamento, salvo quanto
disposto al comma seguente, entrerà in
vigore tre mesi dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Gli impianti e gli stabilimenti già
esistenti dovranno essere uniformati alle
disposizioni contenute negli artt. 17, 18,
24, 25 e 30, entro il termine di sei mesi
dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
di detto regolamento. |