RELAZIONE SULL'UTILIZZO DI ANIMALI
D'AFFEZIONE A SCOPI SPERIMENTALI
La differenza fra l'Italia e il
resto d'Europa
All'interno della Comunità Europea e dei
paesi con contratti commerciali con posizione geografica prossima (come
ad esempio la Confederazione Svizzera e alcune nazioni dell'est Europa)
l'utilizzo di animali a scopo sperimentale è regolamentato dalla
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1986 concernente il
riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali
utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (86/609/CEE).
Questa normativa è stata adottata da tutte
le nazioni europee.
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva si intende
per:
a) "animale", non altrimenti specificato
qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali
autonome e/o capaci di riprodursi ad esclusione di altre forme fetali o
embrionali
b) "animali da esperimento": ogni animale
utilizzato o altro animale da utilizzare in esperimenti;
......omissis........
g) "stabilimento" : qualsiasi impianto,
edificio, gruppo di edifici o altri locali; esso può comprendere anche
un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;
h) "stabilimento di allevamento": qualsiasi
stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere
successivamente utilizzati in esperimenti;
i) "stabilimento fornitore": qualsiasi
stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali
destinati ad essere utilizzati in esperimenti;
Gli animali per i laboratori possono essere
allevati direttamente all'interno delle strutture che poi li
utilizzeranno a scopi scientifici oppure in strutture esterne
(stabilimenti di allevamento).
Gli stabilimenti fornitori sono invece
quelli dove, in pratica, si tengono degli animali senza però farli
procreare.
Possono quindi verificarsi tre casi:
1) il laboratorio possiede un allevamento al
proprio interno.
2) Il laboratorio acquista animali da uno
stabilimento fornitore che è alo stesso tempo stabilimento di
allevamento. E' il caso più frequente, tipico dell'Italia, dove lo
stesso stabilimento alleva e vende animali ai laboratori (e cioè sia
stabilimento di allevamento che stabilimento fornitore).
3) Il laboratorio acquista animali da uno
stabilimento fornitore che, a sua volta, li ottiene da uno stabilimento
di allevamento.
Non ci sono regole precise riguardo agli
stabilimenti di qualsiasi tipologia, infatti uno stabilimento viene
definito come qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o
altri locali; esso può comprendere anche un luogo non completamente
chiuso o coperto e strutture mobili.
In teoria, secondo questa normativa, un
qualsiasi canile può diventare stabilimento di allevamento e fornitore
facendo procreare gli animali o stabilimento solo fornitore vendendo
animali senza farli procreare appositamente.
In Italia questo invece non è permesso
perché è l'unico paese d'Europa ad avere una legge, LEGGE 14 agosto 1991
n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione Comma 3 recita: I
cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui comma 1
dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
Quindi, solo in Italia, i cani dei canili
NON possono essere ceduti alla sperimentazione. La sola normativa sulla
sperimentazione non proibisce di usare cani da canile, è la legge sul
randagismo, solo italiana, che lo proibisce.
Leggi simili sul randagismo non sono state
mai emesse in altre nazioni come Germania o Svizzera perché in questi
paesi NON è vietata la soppressione dei cani e non hanno il problema del
randagismo.
Quando il numero di animali è superiore alle
richieste e alle disponibilità di gabbie nei canili, i cani meno
adottabili vengono soppressi per non superare mai la capienza massima
dei canili.
Questo è il motivo per cui i canili svizzeri
e tedeschi sono SEMPRE pieni ma non possono essere mai stracolmi.
Sono oggettivamente più belli e più curati
perché non devono mai affrontare situazioni oltre la capienza
prestabilita.
Sopprimono tutti i cani che sono oltre la
capienza massima prestabilita.
Per quanto riguarda le tipologie di
esperimenti che si possono compiere su animali da canile sono da
escludere a priori le prove di farmacologia e tossicologia in quanto,
per queste tipologie di prove, è necessario conoscere la "storia"
dell'animale e avere animali vissuti in ambienti sterili impossibili da
avere in un normale canile.
Sicuramente è possibile ed economicamente
vantaggioso usare cani da canili per sperimentazione chirurgica,
specialmente didattica.
In questo caso non è importante che
l'animale sia vissuto in un ambiente completamente sterile; il classico
beagle da laboratorio costa molto, circa 400-500 euro, e diviene
difficile economicamente utilizzarne molti per prove chirurgiche.
Un laboratorio potrebbe trovare conveniente
comprare da canili a prezzi minori soprattutto per fare esercitare
giovani chirurgi o un gran numero di studenti e, soprattutto per le
inesperte mani degli studenti, l'utilizzo dei costosi beagle potrebbe
essere totalmente proibitivo.
In Italia questo comunque non è permesso per
la legge 281 e quindi le Università usano maiali che costano meno e non
sono protetti da alcuna legge specifica.
Così come non lo sono gli animali
d'affezione nel resto d'Europa.
Dr. Massimo Tettamanti
Facoltà di Scienze Ambientali
Università degli Studi di Milano-Bicocca
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