SENTENZE
- La detenzione di un animale può integrare in astratto la
fattispecie di cui l'art. 844 c.c., in quanto tale norma, interpretata estensivamente, è
suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che abbiano
carattere materiale, mediato o indiretto e provochino una situazione di intollerabilità
attuale; pertanto, in mancanza di un regolamento condominiale di tipo contrattuale che
vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà,
la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che
presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni. Trib. Piacenza 10 aprile
1990 n. 231, Arch. loc. 1990, 287.
- Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale
vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della
collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far
incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente
il pregiudizio causato dalla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o
dell'igiene. Pret. Campobasso 12 maggio 1990, Arch. loc. 1991, 176.
- Il divieto di tenere bestie che possano recare disturbi e
molestie ai condomini e allevamenti di ogni specie negli appartamenti, stabilito in
regolamento di condominio di natura contrattuale, vincola sia i cindomini che i conduttori
ed appresta una tutela più rigorosa di quella assicurata dal divieto di immissioni, di
cui l'art. 844 c.c. Trib. Napoli 25 ottobre 1990.
- In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli
appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari
regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti
regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei
condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva,
sicchè in difetto di un'approvazione unanime. Le disposizioni anzidette sono inefficaci
anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con voto favorevole alla relativa
approvazione, giacchè le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un
atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé
inidonei ai sensi dell'art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una
specifica disposizione legislativa che ne preveda l'obbligatorietà. Cass. civ. sez. II, 4
dicembre 1993, n. 12028.
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