Sentenze della massima Corte di Cassazione

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.)  -  1999  1215 GIUR CASS

 
  • Maltrattamento animale
  • Cane tenuto con catena corta

In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell’agente. Comportamento, questo, che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull’animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti.

La Corte ha ritenuto integrato il reato nell’aver tenuto legato un cane ad una catena corta e senza riparo.

(Cass. Pen. Sez. III – 29 gennaio 1999 n. 1215 – Rivista Penale n. 9/99 – 783 M).

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1999 8473 GIUR CASS

 
  • detenzione di uccelli ai fini di richiamo
  • Gabbie anguste

La detenzione in gabbia di uccelli da usare come richiami per la caccia, pur se lecita in sé, in quanto espressamente consentita dall’art. 4 della legge sulla caccia 11 febbraio 1992 n. 157, può dar luogo tuttavia, alla configurabilità del reato di maltrattamenti di animali, ove le gabbie siano di dimensioni così anguste da non consentire neppure movimenti fisiologici essenziali come l’apertura delle ali.

Cass.pen. sez. III I° luglio 1999 n. 8473 – Riv.Pen. n. 10/99 – 877 – S)

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1999 9905 GIUR CASS
 
  • Maltrattamenti di animali
  • Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura

 

In tema di maltrattamento di animali, mentre l’ipotesi dell’"incrudelimento" può ragionevolmente essere ritenuta configurabile solo in presenza del dolo (poiché la crudeltà consiste in un comportamento umano cosciente e volontario), quella della detenzione di animali "in condizioni incompatibili con la loro natura" pure prevista dall’art. 727 c.p. può essere configurataanche a titolo di colpa, conformemente al principio generale vigente in materia di contravvenzioni, secondo per cui per tali reati si risponde, di regola, indifferentemente, per dolo o per colpa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di colpa, di un soggetto, il quale, in giornata estiva, aveva lasciato il proprio cane, per circa mezz’ora, chiuso a bordo di un’autovettura, sia pure parcheggiata in zona al momento ombrata e con i finestrini non completamente chiusi, precauzioni, queste, le quali non avevano però impedito che l’animale morisse per insufficienza cardiorespiratoria determinata dall’eccessivo calore).

Cass.pen. sez. III, 4 agosto 1999 –n. 9905 – Riv.Pen. n. 10/99 – 852.S)

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996 16 GIUR CASS

I limiti posti alla causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto, ed in particolare di quello di proprietà,  ed all’utilizzazione degli offendicula  concernono anche gli animali.
L’esigenza di un bilanciamento di interessi che deriva dall’esercizio di un diritto, essendo lo stesso limitato dalla compresenza di altri, aventi eguale o differente forza, comporta di ritenere lecito l’uso degli offendicula nei limiti in cui i medesimi appaiano necessari per la difesa di quel diritto e solo qualora non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi, intendendo la pericolosita' di  questi strumenti nel senso di essere capaci di attentare gli interessi protetti dalla norma incriminatrice con un differente grado, onde occorre scegliere sempre quello che è capace di produrre un danno minore. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva dichiarato l’imputata non punibile, ex art. 51 c.p., dal reato di maltrattamento di animali, la suprema Corte ha osservato che vi erano altre azioni (uso di cordicelle idonee al soffocamento di gatti) alternative, non crudeli ed addirittura, piu' adatte allo scopo (rete metallica, uso di sostanze, come la   candeggina, atte ad allontanare i gatti ) e  che la proporzione tra bene difeso e quello aggredito deve essere valutata anche con  riferimento agli strumenti utilizzabili ed alla loro pericolosita' nonche' agli interessi protetti, sicche' anche sotto questo profilo sussiteva la violazione dell’art. 51 c.p. tanto piu' che la stessa predisposizione delle cordicelle, con le quali era stato soffocato il  gatto della parte offesa, poteva essere, in astratto, pericolosa per i bambini e, quindi, per gli esseri umani).
Ente giudicante
Cass.pen., sez.III, 1 dicembre 1994
Parti in causa
Tomasoni
Riviste
Cass.Pen., 1996, 809 n. Pomanti
Riv. Pen. 1996, 69
Giust.Pen. 1995, II, 677
Rif. ai  codici
CP  art. 51
CP art. 727

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996  7  GIUR CASS

Integra il reato di maltrattamento di animali il comportamento di chi li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura (Nella fattispecie, la detenzione di 130 uccelli in gabbie troppo piccole per le loro dimensioni, colme di sterco in putrefazione, e situate in una stanza buia, umida, non ventilata e maleodorante, è stata qualificata come trattamento incompatibile con la loro natura, è quindi un maltrattamento, con evidente effetto di sofferenza fisica per i volatili.
Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III – 10 aprile 1996
Parti in causa
Giusti
Riviste
Riv.Pen. 1996 – 974
Rif. ai codici
CP art. 727

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1997  11 GIUR CASS

Sussistono gli estremi della  contravvenzione di cui all’art. 727 c.p. (maltrattamenti di animali) nel caso di uccelli vivi usati come richiami, legati per la coda mediante fili, strattonati per farli levare in volo breve con ricaduta; infatti, si infliggono a tali esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di sentire il dolore, ingiustificate gravi sofferenze, con offesa al sentimento comune di pietà verso gli animali.
Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III  - 11 gennaio 1995
Parti in causa
Cattelan
Riviste
Cass. Pen. 1997 – 69
Rif. ai codici
CP art. 727

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1997 601 GIUR CASS

Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.
Uso di uccelli in funzione di richiami
  • Maltrattamento di animali
  • Detenzioni di animali in condizioni incompatibili con la loro natura
  • Uso di uccelli in funzione di richiami

La norma ricavabile dal nuovo testo dell’art. 727 c.p. e relativa alla detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura non si trova in alcun modo in una situazione di puntuale ed inevitabile contraddizione con la norma della legge 11 febbraio 1992 n. 157 relativa all’uso degli uccelli in funzione di richiami e la sua applicazione non comporta necessariamente ed in ogni caso la disapplicazione della seconda, dal momento che è possibile una interpretazione delle sue disposizioni che consenta una coerente ed armonica applicazione di entrambe. E’ infatti nozione elementare di teoria generale del diritto che l’abrogazione per incompatibilità (a differenza di quella espressa) intercorrere tra le norme e non tra le disposizioni e che essa si verifica non già quando vi sia una generica non conformità fra nuova e vecchia disciplina, bensì soltanto quando fra le due norme vi siano una contraddizione ed un contrasto puntuali ed irresolubili, tale che l’applicazione di una norma implichi necessariamente ed indefettibilmente la disposizione dell’altra, il che sta a significare che è canone fondamentale di interpretazione quello secondo cui l’interprete è obbligato a compiere tutti gli sforzi ermeneutici al fine di salvare la vigenza della norma precedente, ossia è obbligato ad interpretare, fin dove è possibile, nuova e vecchia disposizione in modo tale da ricavarne norme non incompatibili e che solo quando ciò non sia possibile, ossia solo quando in nessun modo l’applicazione della nuova norma consenta anche l’applicazione della precedente, l’interprete stesso possa dichiarare l’avvenuta abrogazione della vecchia norma.
In tema di maltrattamenti di animali, nel caso in cui la detenzione degli uccelli in gabbia, a fini di richiamo per uso dell’esercizio della caccia, sia lecita e le gabbie, quanto alla loro misura, siano regolari, occorre dimostrare, per affermare la penale responsabilità, che la consumazione delle penne e della coda e lo stress psichico che gli uccelli abbiano subito siano derivati da altri e diversi fattori che non fossero la sola detenzione in gabbie di quella misura.
Le diverse ipotesi previste dal primo comma del nuovo testo dell’art. 727 c.p. (maltrattamento di animali) sono ipotesi distinte ed autonome, che prevedono condotte e comportamenti diversi e che vanno quindi specificamente contestate all’imputato. In particolare, l’ipotesi dell’incrudelimento verso animali è ben distinta, sia per l’elemento oggettivo che per quello soggettivo, dall’ipotesi della sottoposizione degli animali a strazi o sevizie incompatibili con la loro natura. Pertanto, qualora venga contestata una di queste ultime due ipotesi e poi l’imputato venga condannato per quella di incrudelimento verso animali, si tratta non già di una semplice diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì della condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa dell’imputato, e che deve considerarsi illegittima, ai sensi dell’art. 521 e 522 c.p., per violazione del principio di correlazione tra l’accusa contestata e la decisione.
(Cass.pen.Sez.III 29/1/1997 n. 601 Riv.pen. n.6/97 – 651 . M).

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC. - 1997 604 GIUR CASS

Atti concreti di crudelta', senza giustificato motivo.
  • Maltrattamento di animali
  • Atti concreti di crudeltà
  • Senza giustificato motivo

Non diversamente da quanto accadeva alla stregua del precedente testo dell’art.727 c.p., anche secondo la nuova formulazione dell’articolo, ai fini della sussistenza dell’elemento materiale dell’ipotesi di incrudelimento verso animali, sono necessari atti concreti di crudeltà, ossia l’inflizione di gravi sofferenze fisiche ad essi senza giustificato motivo. Infatti è appunto la mancanza di motivi che distingue l’incrudelimento della sottoposizione a strazio o sevizie, le crudeltà, inoltre, non possono che essere che fisiche.
Del resto, proprio per questa ragione, il precedente testo dell’art. 727 c.p., nell’ipotesi di crudeltà verso gli animali, a differenza della loro sottoposizione ad eccessive fatiche e torture, non poneva la riserva della necessità, perché l’incrudelimento presuppone concettualmente l’assenza di qualsiasi giustificabile motivo da parte dell’agente; la crudeltà è di per sé caratterizzata dall’assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto e futile; inoltre è pacifico che nell’ipotesi dell’incrudelimento l’elemento soggettivo consiste nel dolo, cioè nella libera e cosciente volontarietà del fatto di incrudelire verso animali.

(Cass.pen.Sez.III – 29/1/1997 n. 601- Riv. Pen. N. 6/97 – 650 – M.)

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998  4 GIUR CASS

Non diversamente da quanto accadeva alla stregua del precedente testo dell’art. 727 c.p. anche secondo la nuova formulazione dell’art. ai fini della sussistenza dell’elemento materiale dell’ipotesi di incrudelimento verso animali, sono necessari atti concreti di crudeltà, ossia l’inflizione di gravi sofferenze fisiche ad essi senza giustificato motivo. Infatti, è appunto la mancanza di motivi che distingue l’incrudelimento dalla sottoposizione a strazio o sevizie; le crudeltà, inoltre, non possono essere che fisiche. Del resto, proprio per questa ragione, il precedente testo dell’art. 727 C.P. nell’ipotesi di crudeltà verso gli animali, a differenza della loro sottoposizione ad eccessive fatiche o torture, non poneva la riserva della necessità, perché l’incrudelimento presuppone concettualmente l’assenza di qualsiasi giustificato motivo da parte dell’agente; la crudeltà è di per sé caratterizzata dall’assenza di un motivo adeguato e dalla spinta di un motivo abietto o futile; inoltre è pacifico che nell’ipotesi dell’incrudelimento l’elemento soggettivo consiste nel dolo, cioè nella libera e cosciente volontarietà del fatto di incrudelire verso gli animali.
Ente giudicante
Cass. Pen. Sez. III – 1 ottobre 1996 – n. 601
Parti in causa
Dal Prà e altro
Riviste
Cass. Pen. 1998 – IIII
Rif. ai codici
CP  art. 727
Rif. Legislativi
L. 22 novembre 1993 n. 473.

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998 9556 GIUR CASS
 
  • Omissione di cure

Il reato di cui all'art.727 c.p. è configurabile quando, accolto un animale presso di se', il soggetto non si curi piu' del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura - nella specie consentendo che zecche e pulci infestassero il corpo del cane - ovvero in stato di sostanziale abbandono, attraverso la sua denutrizione.

(Cass. pen., sez. V, 28 agosto 1998, n.9556 - Rivista Penale, n.5/1999, 501, M.)

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1998 12910 GIUR CASS
 
  • Maltrattamenti animale
  • Uccisione con lacci e tagliole

Integra il reato di cui all’art. 727 c.p. nella nuova formulazione introdotta con la legge 22 novembre 1993 – n. 473, che tutela l’animale inteso come essere vivente. La uccisione degli animale le tagliole o i lacci; infatti i lacci uccidono l’animale per soffocamento e rendono estremamente difficile la liberazione, mentre le tagliole portano ad una morte per dissanguamento, sicchè vengo inflitte ingiustificatamente sofferenze che integrano il reato in questione.

(Cass.pen. sez. III 11 dicembre 1998 n. 12910 – Rivista Penale n. 5/99 – 501 M).

 

ANIMALI (UCCISIONE ECC.) - 1996 3 GIUR CASS

Le diverse ipotesi previste dal comma 1 del nuovo testo dell’art. 727 C.P. (maltrattamento di animali) sono ipotesi distinte ed autonome, che prevedono condotte e comportamenti diversi e che vanno quindi specificatamente contestate all’imputato. In particolare, l’ipotesi dell’incrudelimento verso animali è ben distinta, sia per l’elemento oggettivo che per quello soggettivo, dall’ipotesi della sottoposizione degli animali a strazi e sevizie incompatibili con la loro natura. Pertanto, qualora venga contestata una di queste ultime   due ipotesi e poi l’imputato venga condannato per quella di incrudelimento verso animali, si tratta di una non già semplice diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì della condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa dell’imputato, e che deve considerarsi illegittima, ai sensi degli art. 521 e 522 c.p. per violazione del principio di correlazione tra l’accusa contestata e la decisione.
Ente giudicante
Cass.Pen. sez III – 1 ottobre 1996 – n. 601
Parti in causa
Dal Prà e altro
Riviste
Cass. Pen. 1998 -  1111
Rif. ai codici
CP. Art.  727
CPP. Art. 521
CPP. Art. 522
Rif. legislativi
L. 22 Novembre 1993 – n. 473

 

RESPONSABILITA' CIVILE - 1996 143 GIUR CASS

Animali (danni cagionati da)

Il solo affidamento per ragioni di custodia, cura, governo, o mantenimento, non costituendo trasferimento del diritto di usare  gli animali al fine di trarne vantaggio, non sposta a carico di terzi la responsabilita' per i danni cagionati dagli animali stessi.
Ente giudicante
Cass. Civ. sez. un, 27 ottobre 1995. N. 11173
Parti in causa
Da Lisca c. Prov. Verona -1-
Riviste
Giur. It. 1996 , 1.1. 570
Dir. E Giur. Agr. 1996 – 615
Rif. ai codici
CC art. 2052



 
Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 46291/2003

Gli animali vanno trattati con umanità: sì alla condanna di chi prende a calci un cane:
Prendere a calci un cane per futili motivi è reato perché anche gli animali sono essere dotati di sensibilità e devono essere trattati con umanità. La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato così la condanna per il reato di maltrattamento di animali inflitta ad un uomo che aveva preso a calci il cane di una signora allo scopo di attirare l'attenzione della donna. Per il reato di maltrattamenti, ha spiegato la Suprema Corte, non è richiesta la lesione fisica all'animale, essendo sufficiente una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità.

Sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 2376 ( 2 marzo 1999)

Sempre punibile chi abbandona il cane:
Se un cane gettato fuori da una macchina segue la vettura, questa è la prova che il conducente è proprietario del cane. Così ha sentenziato la Suprema Corte affermando che non serve la prova della "domesticità" del cane per indicarne la proprietà. Basta aver accertato che l'animale veniva trasportato a bordo dell'autovettura e che una volta gettato fuori tentava di rincorrerla.

Sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione n.1394 (6 marzo 2000)

Se il cane abbaia non è disturbo della quiete:
Se gli ululati del cane non disturbano una pluralità di persone, ma solo un singolo vicino, non è configurabile il reato di disturbo alla quiete pubblica. La Suprema Corte ha affermato che affinchè vi sia disturbo alla pubblica tranquillità (art.659 c.p.) "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone"

Sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1999

Non prendersi cura dell'animale equivale a maltrattarlo:
Maltrattamento non è solo infliggere sofferenze ad un animale, ma anche rifiutarsi di compiere azioni necessarie al suo benessere, quali procurargli cibo, riparo ecc.

Sentenza della Corte di Cassazione del 1999 sulla legge 157/92 (legge sulla caccia)

Alcuni cacciatori maltrattano:
La sentenza ha stabilito che alcune pratiche venatorie, pur consentite dalla legge 157 non sono compatibili con l'articolo 727 del codice penale. Causare sofferenze all'animale è reato sempre perseguibile anche nel caso in cui tali azioni sono consentite da altre leggi.

 

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